Cassazione Penale, Sentenza n. 24723/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/12/2022 che aveva sostituito la misura del ricovero in REMS con la libertà vigilata per un anno e sei mesi con obbligo di permanenza in comunità terapeutica, lamentando la mancata motivazione ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. Vella deduceva che la pericolosità sociale non era stata valutata con un esame complessivo della personalità e che il Tribunale si era basato sulla perizia del giudizio di primo grado senza considerare una successiva valutazione medica che non aveva confermato la pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente senza l'assistenza di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto dalla legge n.103/2017 e dall'art. 613 c.p.p.; la firma autenticata non è stata ritenuta sufficiente in quanto l'atto era redatto e sottoscritto dal Vella stesso. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 in merito al versamento.
Norme richiamate
art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.
Norma indicata come parametro delle censure sulla motivazione della decisione; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché ha deciso per inammissibilità formale del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prescrive la possibilità di decidere 'de plano' sulle inammissibilità introdotte dalla novella; applicata per dichiarare l'inammissibilità senza ulteriore discussione processuale.
Stabilisce l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti all'albo speciale; la Corte ha ritenuto violato tale obbligo, causando l'inammissibilità dell'impugnazione.
La modifica normativa ha imposto che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di Cassazione; la Corte ha applicato questa regola come causa di inammissibilitÃ.
sentenza Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'interpretazione della novella: i ricorsi per cassazione non possono essere proposti personalmente e devono essere sottoscritti da difensori iscritti all'albo speciale.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per il principio secondo cui il versamento alla Cassa delle ammende può essere imposto in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitÃ; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi esimenti.
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione deve essere redatto e sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata assistenza rende il ricorso inammissibile 'de plano'.
- L'autenticazione della firma da parte di un avvocato non è sufficiente: occorre che il difensore abbia effettivamente sottoscritto e assunto la responsabilità dell'atto processuale.
- Le censure sulla motivazione o sulla valutazione della pericolosità sociale (REMS vs libertà vigilata) vanno comunque presentate con il corretto supporto difensivo per poter essere esaminate nel merito; l'irregolarità formale impedisce l'esame delle questioni sostanziali.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare alle spese e imporre un versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga l'assenza di colpa nella scelta processuale che ha determinato l'inammissibilitÃ.
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