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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17012/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento era stata proposta un'istanza di rimessione del processo, trasmessa alla Corte di cassazione dalla Corte d'appello di Bari. La difesa ha anche chiesto il rinvio dell'udienza di cassazione per asserito legittimo impedimento del difensore per motivi di salute. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio di legittimità trattato ex art. 610 c.p.p., l'udienza non prevede la partecipazione delle parti e il contraddittorio è assicurato mediante produzione cartolare nei termini di cui all'art. 611 c.p.p.; quanto alla rimessione, l'istanza è stata ritenuta manifestamente infondata perché basata su ragioni vaghe, generiche e comunque non idonee a descrivere una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo. Sono state dichiarate inammissibili anche le deduzioni difensive che si limitavano a reiterare tali argomentazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del procedimento. Ha inoltre escluso la fondatezza della richiesta di rinvio dell'udienza per il dedotto impedimento del difensore, osservando che nel rito camerale di legittimità la partecipazione delle parti non è prevista e che il contraddittorio è garantito dagli scritti difensivi. Il provvedimento si conclude con declaratoria di inammissibilità della rimessione per manifesta infondatezza dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione l'udienza fissata ai sensi di questa norma non prevede la partecipazione delle parti.

  • art. 611 c.p.p.

    Il contraddittorio nel giudizio di cassazione è assicurato attraverso la produzione cartolare delle parti nei termini previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione trattato in camera di consiglio, la mancata presenza delle parti all'udienza non integra di per sé una lesione del contraddittorio, poiché esso è realizzato mediante il deposito di memorie e altri atti scritti nei termini di legge.
  • L'istanza di rimessione del processo è inammissibile quando non allega elementi concreti, specifici e idonei a dimostrare l'esistenza di una situazione locale oggettivamente capace di turbare il regolare svolgimento del processo.
  • Le deduzioni difensive meramente reiterative di argomentazioni già vaghe o generiche non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità della richiesta di rimessione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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