Cassazione Civile, Ordinanza n. 36237/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il pagamento dei crediti erariali nell'ambito del concordato fallimentare ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2004 e 2006. Per il 2004 l'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da due società e la cessione di beni senza fattura; per il 2006 contestava l'ammortamento riferito a un'operazione ritenuta inesistente e la non inerenza di una somma versata a titolo di penale per l'acquisto di un immobile. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, confermando l'annullamento degli avvisi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel prosieguo la società fallita deduceva che i crediti erariali erano stati soddisfatti in sede di concordato fallimentare, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l'Agenzia aderiva a tale richiesta.
Norme richiamate
La memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. è stata utilizzata per rappresentare alla Corte l'avvenuto soddisfacimento dei crediti e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, il credito tributario oggetto della lite risulti integralmente soddisfatto in sede concorsuale, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione sulla base delle deduzioni concordi delle parti circa il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa tributaria.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese del giudizio, specie quando l'esito deriva da un evento sopravvenuto che rende inutile la prosecuzione della controversia.
Come è indicizzato
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