Cassazione Civile, Ordinanza n. 04956/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, validamente accettata dalla controparte. La Corte ha dato atto della ritualità della rinuncia e dell'accettazione, con compensazione delle spese, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la misura non si estende al caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2886/2020, depositata il 10 novembre 2020, nell'ambito di una controversia tra due società. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore. La controparte ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese. La Corte verifica la regolarità formale della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., nonché la comunicazione del deposito alla parte resistente, e rileva che ciò consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non anche nel caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve essere ritualmente sottoscritta e depositata; nel caso concreto la Corte ne ha riconosciuto la validità formale.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia valida e accettata, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e depositata e se portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla parte resistente.
- L'accettazione della rinuncia può comportare la regolazione concordata delle spese, anche mediante compensazione.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Come è indicizzato
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