Sentenza del 12/05/2016 n. 2889 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento ICI - Termine quinquennale della notifica dell'accertamento - Principio del doppio momento perfezionativo della notifica - Carattere generale - Tempestività della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività della notifica di un avviso di accertamento ICI rispetto al termine quinquennale previsto dalla normativa. Il punto centrale era stabilire se, ai fini del rispetto del termine, dovesse rilevare la data di spedizione dell'atto da parte dell'ente impositore oppure la data di ricezione da parte del contribuente. È stato applicato il principio del doppio momento perfezionativo della notifica, secondo cui la notifica si perfeziona in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione.
La decisione
La notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta tempestiva, poiché il termine quinquennale deve essere rispettato con riferimento alla data di spedizione dell'atto da parte dell'amministrazione, non necessariamente alla successiva data di ricezione del contribuente. Il principio della scissione degli effetti della notifica ha carattere generale e si applica anche agli atti amministrativi di imposizione tributaria, non soltanto agli atti giudiziari.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, ultima parte, del d.lgs. 504/1992
La disposizione individua il termine entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento ICI, termine che nella fattispecie è stato interpretato alla luce del principio del doppio momento perfezionativo della notifica.
La norma recepisce la distinzione tra il momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante e quello in cui si perfeziona per il destinatario.
Ha introdotto la disciplina legislativa della scissione degli effetti della notificazione, rilevante per individuare la tempestività dell'attività del notificante.
Massime di principio
- Per verificare se un atto tributario notificato a mezzo posta è stato notificato tempestivamente, occorre distinguere il momento di perfezionamento per l'amministrazione da quello per il contribuente.
- Il termine decadenziale a carico dell'ente impositore è normalmente rispettato se l'atto viene consegnato all'operatore postale entro la scadenza, anche se il contribuente lo riceve successivamente.
- Il principio del doppio momento perfezionativo ha portata generale e può applicarsi anche agli avvisi di accertamento e agli altri atti amministrativi tributari, non solo agli atti giudiziari.
- La tempestività della notifica non esaurisce ogni possibile contestazione: restano verificabili la regolarità della spedizione, la corretta individuazione del destinatario, l'indirizzo utilizzato e il rispetto delle altre formalità previste.
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