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Sentenza

Sentenza del 12/05/2016 n. 334 - Corte di Giustizia CEE

Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 - Soggetti passivi - Attività economiche - Nozione - Trasporto scolastico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune chiedeva di essere riconosciuto come soggetto passivo IVA per il servizio di trasporto scolastico organizzato per gli alunni, così da poter detrarre l'IVA fatturata dalle imprese di trasporto. Sebbene circa un terzo dei genitori versasse un contributo, tale importo copriva soltanto il 3% dei costi complessivi, mentre il restante 97% era finanziato con fondi pubblici. La Corte ha ritenuto che mancasse un nesso diretto e concreto tra i contributi pagati e il servizio reso. Inoltre, il Comune non operava sul mercato generale del trasporto di persone, ma acquistava il servizio come consumatore finale per svolgere una funzione di servizio pubblico.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che un ente territoriale che organizza un servizio di trasporto scolastico in circostanze come quelle del Comune di Borsele non esercita un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA e non è quindi un soggetto passivo IVA per tale attività. Di conseguenza, il Comune non può fondare su tale servizio il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai servizi acquistati. La decisione sulle spese del procedimento principale è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

    Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    Una prestazione è imponibile soltanto se è resa a titolo oneroso da un soggetto passivo. Il pagamento di un contributo può integrare un corrispettivo, ma deve sussistere un rapporto diretto tra servizio e pagamento.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1

    Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.

    L'esistenza di un pagamento non basta, da sola, a qualificare l'attività come economica. Occorre valutare complessivamente le modalità concrete dell'attività, considerando anche il rapporto tra costi e ricavi, la clientela e il confronto con le normali condizioni di mercato.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 13, paragrafo 1

    Gli enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.

    La disposizione riguarda il trattamento degli enti pubblici che esercitano attività in qualità di pubbliche autorità. Nel caso concreto, la Corte ha escluso già a monte l'esistenza di un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, rendendo non decisiva l'applicazione dell'articolo 13.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 73

    La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore.

    Il corrispettivo deve riflettere, almeno in termini di nesso diretto, la prestazione fornita. Contributi meramente simbolici e non correlati al costo o all'utilizzo del servizio possono essere qualificati come canoni o partecipazioni alle spese, anziché come retribuzione.

  • Direttiva 2006/112/CE, allegato I, voce 5

    Il trasporto di persone è normalmente incluso tra le attività rilevanti ai fini IVA, ma tale inclusione non rende automaticamente economica qualsiasi attività di trasporto svolta da un ente pubblico. Restano necessarie le condizioni generali degli articoli 2 e 9.

  • Wet op het primair onderwijs, articolo 4

    Il comune può assumere i costi del trasporto scolastico o garantirlo direttamente, tenendo conto della partecipazione ragionevolmente esigibile dai genitori.

    La disciplina nazionale configura il trasporto scolastico come servizio pubblico rivolto a garantire l'accesso all'istruzione, con contribuzione dei genitori parametrata a criteri sociali e non al costo effettivo del singolo servizio.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico sia soggetto passivo IVA non è sufficiente verificare l'esistenza di un pagamento: occorre accertare se il pagamento costituisca il corrispettivo effettivo e direttamente collegato al servizio.
  • Un contributo molto ridotto rispetto ai costi complessivi, versato soltanto da una parte degli utenti e determinato in base a criteri sociali o forfettari, tende a essere considerato una partecipazione alle spese o un canone, non una remunerazione commerciale.
  • La valutazione deve riguardare l'attività nel suo complesso e le sue concrete condizioni di svolgimento, non soltanto singole operazioni o singoli pagamenti.
  • Quando un ente pubblico acquista servizi da operatori privati e li redistribuisce agli utenti nell'ambito di un obbligo o servizio pubblico, senza operare sul mercato generale e senza assumere il ruolo di prestatore commerciale, è più probabile che agisca come consumatore finale e non come soggetto passivo IVA.
  • Il fatto che un'attività sia normalmente commerciale, come il trasporto di persone, non implica automaticamente che lo sia anche quando viene organizzata da un ente pubblico per finalità istituzionali.
  • L'assenza della qualità di soggetto passivo per l'attività considerata impedisce, in linea generale, di detrarre l'IVA sostenuta per acquistare i servizi necessari alla sua realizzazione.

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