Sentenza del 12/05/2016 n. 837 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente - La presunzione di cessione non opera solo se vengono applicate le prescrizioni di cui all'art. 2 del d.P.R. 10.11.1997, n. 441.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di attribuire rilevanza fiscale alla perdita, al deterioramento o alla distruzione di beni dovuti a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, senza aver eseguito gli adempimenti formali previsti dall'art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che altre dichiarazioni o documentazioni potessero essere sufficienti a dimostrare la perdita dei beni e a superare la presunzione di cessione.
La decisione
La tesi del contribuente non è stata accolta. La presunzione di cessione prevista dall'art. 1 del d.P.R. n. 441/1997 può essere superata, in caso di perdita, deterioramento o distruzione dei beni, soltanto mediante il rispetto delle prescrizioni dell'art. 2 del medesimo decreto. Occorre attribuire data certa all'evento e documentarne in modo trasparente e oggettivo la causa, la natura e le conseguenze sul valore dei beni. In assenza di tali adempimenti, altre forme di dichiarazione della perdita non sono sufficienti a ottenere il riconoscimento fiscale.
Norme richiamate
Art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
La presunzione di cessione
La norma stabilisce una presunzione di cessione dei beni risultanti dalla contabilità o dai luoghi dell'attività ma non rinvenuti, presunzione che il contribuente deve superare con la prova prevista dalla normativa.
Art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
La perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente
La norma individua gli adempimenti necessari per documentare fiscalmente la perdita, il deterioramento o la distruzione dei beni. Tali adempimenti costituiscono gli unici mezzi riconosciuti per superare la presunzione di cessione.
Massime di principio
- In materia di beni mancanti, distrutti o deteriorati, la prova dell'evento non può normalmente basarsi soltanto su dichiarazioni interne o documentazione formata unilateralmente dal contribuente.
- Per ottenere il riconoscimento fiscale della perdita è necessario rispettare puntualmente gli adempimenti formali previsti dalla normativa applicabile, inclusa l'attribuzione di data certa all'evento.
- La documentazione deve consentire di ricostruire in modo oggettivo causa, natura, momento e conseguenze economiche della perdita o del deterioramento.
- Quando una norma stabilisce specifiche modalità per superare una presunzione fiscale, il rispetto di tali modalità può essere considerato condizione necessaria e non semplicemente una delle possibili forme di prova.
- In situazioni analoghe è opportuno predisporre tempestivamente verbali, comunicazioni e riscontri documentali conformi alla disciplina vigente, prima di procedere alla contabilizzazione della perdita.
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