Sentenza del 12/05/2016 n. 685 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - esclusioni: abitazioni di oltre 240 mq (cc.dd. "di lusso") - computo superficie utile: devono includersi i muri perimetrali/divisori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ritenendo che l'immobile fosse un'abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Secondo il sopralluogo tecnico, la superficie utile complessiva era pari a 277 mq, quindi superiore al limite di 240 mq. La contribuente sosteneva invece, sulla base di una perizia di parte, che dovesse considerarsi soltanto la superficie calpestabile, pari a 238,91 mq. La questione riguardava quindi se, nel calcolo della superficie utile, dovessero essere inclusi anche i muri perimetrali e divisori e le altre superfici non calpestabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la revoca delle agevolazioni prima casa. Ha stabilito che, ai fini del limite di 240 mq, la superficie utile complessiva comprende anche i muri perimetrali e divisori, mentre devono essere esclusi soltanto balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto, come previsto dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Poiché la superficie complessiva dell'immobile era pari a 277 mq, l'immobile doveva qualificarsi come abitazione di lusso e non poteva beneficiare dell'agevolazione. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento di 300 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a metri quadri 240, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina.
La superficie utile complessiva deve essere calcolata includendo i muri perimetrali e divisori e, più in generale, la superficie non calpestabile, con esclusione esclusivamente degli ambienti indicati dalla norma.
D.P.R. 131 del 1986
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non spettano quando l'immobile possiede caratteristiche di abitazione di lusso secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 36 del D.Lgs. 546 del 1992
La sentenza tributaria può contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, senza necessità di una ricostruzione ampia dello svolgimento del processo.
Art. 132 del codice di procedura civile
La decisione richiama il principio secondo cui la motivazione della sentenza deve esporre sinteticamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D.M. 140 del 2012
Disciplina la liquidazione delle spese per l'attività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
D.M. 55 del 10 marzo 2014
Disciplina la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva degli avvocati e delle amministrazioni, con applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per gli acquisti soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il limite dei 240 mq deve essere verificato sulla superficie complessiva dell'unità immobiliare, non sulla sola superficie calpestabile.
- I muri perimetrali e divisori devono essere inclusi nel calcolo della superficie utile ai fini della qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso.
- Sono escluse dal conteggio soltanto le superfici espressamente indicate dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969: balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto.
- Una superficie calpestabile inferiore a 240 mq non è sufficiente a conservare le agevolazioni prima casa se, includendo i muri e le altre superfici computabili, la superficie complessiva supera tale soglia.
- Le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste.
- Quando l'immobile supera il limite dimensionale previsto dalla disciplina applicabile, l'Amministrazione può revocare le agevolazioni prima casa e recuperare la maggiore imposta, oltre alle eventuali sanzioni e agli interessi.
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