Sentenza del 12/05/2016 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Scostamento tra ricavi dichiarati e quelli accertati dall'applicazione dello studio di settore - Accertamento del maggior reddito da altri elementi rilevati in seguito al contraddittorio - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. Anche uno scostamento non grave rispetto allo studio di settore può giustificare l'avvio dell'accertamento, purché il successivo contraddittorio consenta di acquisire ulteriori elementi concreti di maggiore capacità contributiva. Tali elementi possono fondare una ricostruzione analitico-induttiva del maggior reddito, distinta dalla mera applicazione automatica dello studio di settore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato inizialmente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore, ritenendo tale scostamento non sufficientemente significativo. La contestazione riguardava anche la possibilità per l'Ufficio di determinare un maggior reddito sulla base di ulteriori elementi emersi durante il contraddittorio.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento analitico-induttivo
Lo studio di settore costituisce uno strumento per orientare e motivare l'attività accertativa, ma non opera necessariamente in modo automatico. La legittimità dell'accertamento può derivare dalla combinazione dello scostamento rilevato e degli ulteriori elementi acquisiti nel contraddittorio.
Contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio consente al contribuente di fornire chiarimenti e all'Ufficio di acquisire o verificare ulteriori elementi. Le risultanze del confronto possono rafforzare la ricostruzione del maggior reddito.
Accertamento analitico-induttivo
L'Ufficio può ricostruire induttivamente il reddito quando dispone di elementi presuntivi, purché questi siano concreti, coerenti e sufficientemente idonei a dimostrare una maggiore capacità contributiva.
Massime di principio
- Uno scostamento contenuto dagli studi di settore non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: occorre valutare anche gli ulteriori elementi emersi nel procedimento.
- L'accertamento può essere legittimo quando lo studio di settore rappresenta solo il punto di partenza e la pretesa fiscale viene poi supportata da elementi concreti acquisiti nel contraddittorio.
- Il contraddittorio non è una formalità: le informazioni e i documenti emersi durante il confronto possono incidere sulla determinazione del maggior reddito.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve contestare specificamente sia l'attendibilità dello studio di settore nel caso concreto sia la consistenza, la coerenza e la prova degli ulteriori elementi utilizzati dall'Ufficio.
- La valutazione finale dipende dalla motivazione dell'avviso e dalla qualità degli elementi presuntivi: la sola distanza dai risultati dello studio, senza ulteriori riscontri adeguati, può non essere sufficiente.
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