Sentenza del 12/05/2016 n. 337 - Corte di Giustizia CEE
Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce tariffaria 2206 - Voce tariffaria 2208 - Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione - Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione - Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata e delle accise, di alcune bevande alcoliche a base di "Ferm fruit", ottenuta dalla fermentazione di concentrato di mele e successivamente purificata mediante filtrazione e ultrafiltrazione. Toorank sosteneva che tali prodotti dovessero essere classificati alla voce 2206, relativa alle altre bevande fermentate, mentre l'amministrazione fiscale li aveva classificati alla voce 2208, relativa all'alcol etilico, alle acquaviti, ai liquori e alle altre bevande contenenti alcol di distillazione. La questione principale era stabilire se prevalessero il metodo originario di produzione, fondato sulla fermentazione, oppure le caratteristiche oggettive e organolettiche acquisite dopo la purificazione e l'aggiunta di altri ingredienti.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la Ferm fruit, pur essendo ottenuta mediante fermentazione e senza aggiunta di alcol distillato, rientra nella voce 2208 perché, a seguito della purificazione, ha perso le caratteristiche proprie delle bevande fermentate e ha acquisito quelle dell'alcol etilico, risultando neutra per colore, odore e sapore. Anche le bevande con titolo alcolometrico del 14%, ottenute aggiungendo zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti ed eventualmente panna, sono state classificate alla voce 2208, poiché presentano le caratteristiche oggettive di un liquore, anche in assenza di alcol distillato. Infine, la bevanda al 13,4% contenente alcol distillato per una quota non superiore al 49% e alcol fermentato per il restante 51% rientra ugualmente nella voce 2208, poiché le sue caratteristiche organolettiche corrispondono a quelle dei prodotti di tale voce. La Corte ha quindi risolto tutte le questioni in senso sfavorevole alla tesi classificatoria di Toorank; le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, allegato I, nomenclatura combinata
La classificazione doganale deve essere effettuata sulla base del testo delle voci e delle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci.
Voce 2206 della nomenclatura combinata
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
Una bevanda ottenuta mediante fermentazione resta classificata alla voce 2206 solo se conserva effettivamente il carattere e le proprietà delle bevande fermentate.
Voce 2208 della nomenclatura combinata
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
La voce comprende anche prodotti ottenuti originariamente mediante fermentazione quando, dopo processi di purificazione o trasformazione, abbiano acquisito le proprietà oggettive dell'alcol etilico o dei liquori. La presenza di alcol distillato non è l'unico criterio determinante.
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare regola 3, lettera b)
I prodotti misti [...] sono classificati [...] secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale
Nei prodotti composti possono essere valutati diversi elementi, tra cui la proporzione di alcol fermentato e distillato, le caratteristiche organolettiche e la destinazione. La percentuale di un tipo di alcol rispetto all'altro è soltanto uno degli elementi valutabili e non prevale automaticamente.
Note esplicative del Sistema armonizzato relative alle voci 22.06 e 22.08
Le note esplicative sono strumenti interpretativi rilevanti ma non vincolanti. Le bevande fermentate restano nella voce 22.06 solo se conservano il carattere di tali prodotti; la voce 22.08 comprende anche liquori addizionati di zucchero, aromi o altri ingredienti.
Articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato
Le nomenclature tariffarie nazionali ed europee devono conformarsi al Sistema armonizzato e alle relative regole e note interpretative.
Massime di principio
- Per la classificazione doganale di una bevanda non conta soltanto il procedimento originario di produzione: occorre verificare le caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto finito.
- Una bevanda inizialmente fermentata può essere classificata alla voce 2208 se processi di purificazione, come ultrafiltrazione o filtrazione, ne eliminano colore, odore e sapore tipici e la rendono simile all'alcol etilico o a una bevanda spiritosa.
- L'assenza di alcol distillato non impedisce automaticamente la classificazione alla voce 2208, soprattutto quando il prodotto finito presenta le caratteristiche di un liquore o di un prodotto alcolico neutro.
- L'aggiunta di zucchero, aromi, coloranti, conservanti, addensanti, panna o altri ingredienti può far perdere al prodotto il carattere di bevanda fermentata e conferirgli quello di un liquore.
- Nei prodotti misti, la prevalenza quantitativa dell'alcol fermentato rispetto a quello distillato non è decisiva da sola: devono essere considerate complessivamente composizione, caratteristiche organolettiche e destinazione del prodotto.
- La destinazione d'uso è un criterio secondario: può essere considerata quando le caratteristiche oggettive non consentono da sole una classificazione certa.
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