Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza che aveva assolto Monastero per tentato furto aggravato ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto che la causa di non punibilità è stata erroneamente applicata perché il comportamento dell'imputata è abituale: dal certificato penale risultano almeno cinque precedenti condanne o assoluzioni ex art. 131-bis per reati contro il patrimonio, essendo quindi presenti più illeciti della stessa indole, anteriori e posteriori al fatto in esame, che impediscono il riconoscimento della tenuità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha statuìto che l'abitualità, che esclude la non punibilità prevista dall'art. 131-bis, ricorre quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in giudizio; il giudice può tener conto non solo delle condanne irrevocabili e degli illeciti sottoposti al suo esame, ma anche dei reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis. Poiché il certificato penale della Monastero documentava almeno cinque precedenti dello stesso tipo, la causa di non punibilità non poteva essere riconosciuta. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se il comportamento dell'agente risulta abituale; l'abitualità impedisce il riconoscimento dell'esimente per direttiva legislativa
Sezioni Unite, sentenza Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591)
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Precisazione giurisprudenziale che l'abitualità si configura quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in giudizio e che il giudice può fare riferimento anche a reati precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis quando sono della stessa natura
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa se il comportamento dell'imputato è abituale: la presenza di almeno due altri illeciti della stessa indole oltre al fatto in esame impedisce l'esimente
- Per valutare l'abitualità il giudice può considerare non solo condanne definitive ma anche altri illeciti dello stesso tipo, compresi reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis
- La verifica dell'abitualità è un presupposto oggettivo che esclude la discrezionalità del giudice: se risulta abitualità, l'esimente non può essere riconosciuta
- In casi con precedenti multipli per reati della stessa indole l'azione dell'accusa può efficacemente impugnare assoluzioni basate su art. 131-bis sostenendo l'abitualità
- La difesa, per ottenere l'applicazione di art. 131-bis, deve documentare l'assenza di abitualità (es. limitare il numero e la natura dei precedenti, dimostrare intervallo temporale e circostanze che escludono caratteristiche di ripetitività)
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