Cassazione Penale, Ordinanza n. 32408/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte di appello di Napoli, emessa nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di una precedente sentenza di appello. Con l'unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 598-bis, comma 2, c.p.p., sostenendo che il nuovo giudizio di appello fosse stato erroneamente celebrato con rito cartolare anziché in forma partecipata. Secondo la difesa, poiché la sentenza di appello annullata era stata pronunciata all'esito di un'udienza celebrata con la presenza delle parti, la regressione del procedimento avrebbe dovuto rendere superflua una nuova richiesta di trattazione orale nel giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che l'istanza di trattazione orale formulata nel giudizio di appello concluso con la sentenza annullata deve essere nuovamente proposta nel giudizio di rinvio, poiché la precedente richiesta riguardava uno specifico procedimento già instaurato e non conserva validità per procedimenti futuri ed eventuali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di trattazione orale nel giudizio di appello deve essere riferita allo specifico procedimento cui accede; nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento, la richiesta deve essere riproposta e non è sufficiente quella presentata nel precedente giudizio annullato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di una sentenza di appello, l'istanza di trattazione orale già presentata nel procedimento concluso con la sentenza annullata deve essere riproposta dalla difesa.
- La precedente richiesta di trattazione orale non conserva validità nel giudizio rescissorio, poiché è riferita a uno specifico procedimento già instaurato e non a eventuali futuri giudizi di rinvio.
- La celebrazione del giudizio di appello in forma cartolare, in assenza di una nuova istanza di trattazione orale nel giudizio di rinvio, non integra la violazione dell'art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
Come è indicizzato
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