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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17999/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse logica, congrua e corretta in diritto, e che il ricorso non si misurasse con tale motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva escluso la configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è sostanzialmente ripetitivo di censure già esaminate e disattese nel merito, non si confronta in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e non espone una critica specifica e puntuale alle ragioni decisorie. La Corte valorizza, inoltre, i dati fattuali posti a base del diniego: numero elevato di cessioni in un arco temporale ristretto, quantitativo di stupefacente ceduto, elevato principio attivo e modalità di cessione indicative di contatti fiduciari con la criminalità organizzata e di un approvvigionamento costante della sostanza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività penale della condotta, valutata complessivamente in base a dati qualitativi e quantitativi, nonché a mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno solo degli indici può risultare negativamente assorbente e impedire il riconoscimento dell'ipotesi lieve.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 2 del D.L. n. 146/2013

    È richiamato come intervento normativo che ha modificato la disciplina del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • legge n. 10/2014

    Norma di conversione del D.L. n. 146/2013, richiamata in relazione alla disciplina dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

  • legge 16 maggio 2014, n. 79

    È richiamata come ulteriore intervento modificativo della disciplina del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma la decisione richiama l'esigenza di un apprezzamento logico e complessivo della motivazione e degli indici fattuali; nessuna specifica regola probatoria ulteriore viene però enunciata.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo

    Le Sezioni Unite affermano che il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva dei parametri normativi, ma uno solo di essi può essere negativamente assorbente.

  • Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico

    È richiamata quale precedente che conserva attualità sui criteri di valutazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera

    È richiamata quale precedente storico sui criteri di riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013

    È richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione: il ricorso deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli

    È richiamata in tema di motivi di appello, ma la Corte ne estende i principi anche al ricorso per cassazione, quanto alla necessità di specificità e critica argomentazione.

  • Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani

    È richiamata come conferma che protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, quantità di droga, strumentazione e numero di clienti possono escludere il fatto di lieve entità.

  • Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco

    È richiamata per affermare che la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita può essere indice ostativo al riconoscimento del fatto di lieve entità.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 presuppone una condotta complessivamente di minima offensività, da valutarsi tenendo conto congiuntamente di quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Ai fini dell'esclusione del fatto lieve, anche un solo indice normativo di particolare gravità può risultare negativamente assorbente, rendendo superflue ulteriori considerazioni.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e non confronti in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • La valutazione circa la lieve entità nello spaccio può essere legittimamente negata quando la condotta riveli una protrazione temporale dell'attività, un numero elevato di cessioni, quantitativi significativi, elevato principio attivo e modalità operative indicative di una stabile capacità di rifornimento e di un contesto criminale organizzato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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