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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27783/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'assenza della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione per un'impugnazione proposta personalmente dal condannato dopo il 3 agosto 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 13 marzo 2025. La Corte rileva però che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e quindi anche del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione dell'atto da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente e non risulta sottoscritto da difensore abilitato, la Corte lo dichiara inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017 non consente all'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere presentato tramite difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha escluso la possibilità per l'imputato e per il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017, l'imputato o il condannato non può procedere personalmente: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità originaria del ricorso, dichiarabile de plano.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un difetto formale evidente e assoluto del ricorso per cassazione, la Corte può provvedere senza instaurare un contraddittorio pieno, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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