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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31201/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, censurando: 1) l'omessa traduzione in italiano della risposta francese all'Ordine Europeo di Indagine (OEI) e la conseguente lesione del diritto di difesa; 2) la presunta illegittimità delle intercettazioni/operazioni compiute dalle autorità francesi (acquisizione e decriptazione delle chat del servizio SKY ECC) e quindi l'inutilizzabilità delle chat acquisite tramite OEI; 3) la mancanza in atti degli atti/verbali che dimostrassero l'autorizzazione e le modalità delle attività intercettive estere; 4) la mancata consegna alla difesa dei file e della chiave crittografica e l'insufficiente tempo concesso per consultare i file messi a disposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: a) non sussiste un diritto automatico alla traduzione degli atti stranieri acquisiti, salvo che siano essenziali per conoscere l'accusa (richiami agli artt. 109, 143 e all'art. 242 c.p.p.); b) le chat acquisite tramite OEI costituiscono dati informatici acquisiti dall'estero e sono regolati dall'art. 234-bis c.p.p., che consente l'acquisizione di dati conservati all'estero previo consenso del legittimo titolare (qui l'autorità giudiziaria francese); c) non è ammessa una valutazione automatica della legittimità delle operazioni investigative estere senza puntuale allegazione e prova di violazioni gravi delle garanzie fondamentali; d) il quarto motivo è aspecifico e il Tribunale ha motivato che la difesa era a conoscenza della documentazione e non ha mostrato pregiudizio. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 109 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'obbligo della lingua italiana riguarda gli atti formati dall'autorità giudiziaria italiana; non impone automaticamente la traduzione di documenti già formati all'estero acquisiti nel procedimento.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la traduzione di atti e tutela l'imputato alloglotta; la Corte la considera richiamabile solo per atti essenziali e non per ogni documento straniero acquisito d'ufficio.

  • art. 242, co. 1 cod. proc. pen.

    Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione

    E' il riferimento corretto per la traduzione di documenti stranieri: la traduzione è necessaria solo se i documenti sono rilevanti ai fini della decisione e la parte richiedente deve indicare la rilevanza e il pregiudizio concreto.

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Regola le intercettazioni di flussi di comunicazioni in sistemi telematici; la Corte distingue tra captazione in transito (soggetta a art. 266-bis) e acquisizione di dati già detenuti all'estero tramite OEI.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare

    Applicabile alla materia: i dati informatici detenuti all'estero possono essere acquisiti secondo questa norma; il 'legittimo titolare' è l'autorità straniera che disponeva dei dati secondo il diritto estero.

  • Direttiva 2014/41/UE (OEI)

    La Corte richiama la direttiva: l'OEI mira a garantire un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, prevede controlli nello Stato di emissione ed esecuzione e mezzi d'impugnazione; tuttavia la presunzione di conformità degli Stati membri può essere superata solo con elementi probatori seri e puntuali.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 48) e art. 6 TUE

    Richiamate dalla Corte come riferimenti ai diritti processuali e al giusto processo; assicurano tutele che l'OEI deve rispettare, ma non autorizzano l'automatica disapplicazione di prove acquisite all'estero senza adeguata dimostrazione di violazioni.

  • art. 291 e art. 293 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al diritto dell'indagato a prendere visione dei risultati delle intercettazioni; la Corte ha giudicato la censura come aspecifica e priva di dimostrazione del pregiudizio.

Massime di principio

  • La traduzione di documenti stranieri acquisiti nel processo non è automatica: va disposta solo se il documento è essenziale per conoscere l'accusa e la parte richiede la traduzione indicando la rilevanza concreta e il pregiudizio derivante dalla mancata traduzione.
  • I dati informatici acquisiti da autorità estere tramite OEI rientrano nell'ambito dell'art. 234-bis c.p.p.: possono essere utilizzati se l'acquisizione è stata effettuata dall'autorità estera legittima; il 'controllo sulla legittimità' delle operazioni estere richiede elementi probatori specifici e non può essere dedotto in modo generico.
  • Occorre distinguere tra la 'captazione' in transito (soggetta a regole sulle intercettazioni) e la successiva decriptazione o acquisizione di dati già detenuti all'estero; le censure sulla legittimità devono considerare questa distinzione.
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero tramite OEI è necessario fornire un quadro probatorio dettagliato che mostri violazioni concrete e rilevanti delle garanzie fondamentali nello Stato di esecuzione; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Le richieste di accesso a file e chiavi crittografiche devono essere formulate in modo preciso e tempestivo; lamentele generiche sull'insufficiente tempo per consultare materiale forniscono scarse probabilità di accoglimento se la difesa non dimostra il concreto pregiudizio.
  • In sede di impugnazione è importante indicare chiaramente quali parti degli atti stranieri si ritengono decisive per la difesa e perché, allegando elementi che rendano plausibile la rilevanza e il danno processuale derivante dalla mancata traduzione o consegna.

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