Cassazione Penale, Sentenza n. 31201/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, censurando: 1) l'omessa traduzione in italiano della risposta francese all'Ordine Europeo di Indagine (OEI) e la conseguente lesione del diritto di difesa; 2) la presunta illegittimità delle intercettazioni/operazioni compiute dalle autorità francesi (acquisizione e decriptazione delle chat del servizio SKY ECC) e quindi l'inutilizzabilità delle chat acquisite tramite OEI; 3) la mancanza in atti degli atti/verbali che dimostrassero l'autorizzazione e le modalità delle attività intercettive estere; 4) la mancata consegna alla difesa dei file e della chiave crittografica e l'insufficiente tempo concesso per consultare i file messi a disposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: a) non sussiste un diritto automatico alla traduzione degli atti stranieri acquisiti, salvo che siano essenziali per conoscere l'accusa (richiami agli artt. 109, 143 e all'art. 242 c.p.p.); b) le chat acquisite tramite OEI costituiscono dati informatici acquisiti dall'estero e sono regolati dall'art. 234-bis c.p.p., che consente l'acquisizione di dati conservati all'estero previo consenso del legittimo titolare (qui l'autorità giudiziaria francese); c) non è ammessa una valutazione automatica della legittimità delle operazioni investigative estere senza puntuale allegazione e prova di violazioni gravi delle garanzie fondamentali; d) il quarto motivo è aspecifico e il Tribunale ha motivato che la difesa era a conoscenza della documentazione e non ha mostrato pregiudizio. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
La Corte ricorda che l'obbligo della lingua italiana riguarda gli atti formati dall'autorità giudiziaria italiana; non impone automaticamente la traduzione di documenti già formati all'estero acquisiti nel procedimento.
La norma disciplina la traduzione di atti e tutela l'imputato alloglotta; la Corte la considera richiamabile solo per atti essenziali e non per ogni documento straniero acquisito d'ufficio.
art. 242, co. 1 cod. proc. pen.
Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione
E' il riferimento corretto per la traduzione di documenti stranieri: la traduzione è necessaria solo se i documenti sono rilevanti ai fini della decisione e la parte richiedente deve indicare la rilevanza e il pregiudizio concreto.
Regola le intercettazioni di flussi di comunicazioni in sistemi telematici; la Corte distingue tra captazione in transito (soggetta a art. 266-bis) e acquisizione di dati già detenuti all'estero tramite OEI.
È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare
Applicabile alla materia: i dati informatici detenuti all'estero possono essere acquisiti secondo questa norma; il 'legittimo titolare' è l'autorità straniera che disponeva dei dati secondo il diritto estero.
Direttiva 2014/41/UE (OEI)
La Corte richiama la direttiva: l'OEI mira a garantire un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, prevede controlli nello Stato di emissione ed esecuzione e mezzi d'impugnazione; tuttavia la presunzione di conformità degli Stati membri può essere superata solo con elementi probatori seri e puntuali.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 48) e art. 6 TUE
Richiamate dalla Corte come riferimenti ai diritti processuali e al giusto processo; assicurano tutele che l'OEI deve rispettare, ma non autorizzano l'automatica disapplicazione di prove acquisite all'estero senza adeguata dimostrazione di violazioni.
art. 291 e art. 293 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al diritto dell'indagato a prendere visione dei risultati delle intercettazioni; la Corte ha giudicato la censura come aspecifica e priva di dimostrazione del pregiudizio.
Massime di principio
- La traduzione di documenti stranieri acquisiti nel processo non è automatica: va disposta solo se il documento è essenziale per conoscere l'accusa e la parte richiede la traduzione indicando la rilevanza concreta e il pregiudizio derivante dalla mancata traduzione.
- I dati informatici acquisiti da autorità estere tramite OEI rientrano nell'ambito dell'art. 234-bis c.p.p.: possono essere utilizzati se l'acquisizione è stata effettuata dall'autorità estera legittima; il 'controllo sulla legittimità' delle operazioni estere richiede elementi probatori specifici e non può essere dedotto in modo generico.
- Occorre distinguere tra la 'captazione' in transito (soggetta a regole sulle intercettazioni) e la successiva decriptazione o acquisizione di dati già detenuti all'estero; le censure sulla legittimità devono considerare questa distinzione.
- Per contestare l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero tramite OEI è necessario fornire un quadro probatorio dettagliato che mostri violazioni concrete e rilevanti delle garanzie fondamentali nello Stato di esecuzione; mere asserzioni non sono sufficienti.
- Le richieste di accesso a file e chiavi crittografiche devono essere formulate in modo preciso e tempestivo; lamentele generiche sull'insufficiente tempo per consultare materiale forniscono scarse probabilità di accoglimento se la difesa non dimostra il concreto pregiudizio.
- In sede di impugnazione è importante indicare chiaramente quali parti degli atti stranieri si ritengono decisive per la difesa e perché, allegando elementi che rendano plausibile la rilevanza e il danno processuale derivante dalla mancata traduzione o consegna.
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