Cassazione Civile, Ordinanza n. 20108/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, della sopravvenuta definizione della pendenza con l'Autorità austriaca e del venir meno dell'interesse alla decisione. Ha inoltre qualificato il ricorso incidentale delle amministrazioni come condizionato e quindi privo di interesse autonomo alla prosecuzione. Ne è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA, dazi doganali e interessi di mora relativi all'anno d'imposta 2008, a seguito del mancato pagamento dell'imposta armonizzata, dei dazi e degli accessori richiesti in relazione all'esportazione in Austria di pietre ornamentali asiatiche (perle) per un valore di Euro 432.112,47, accertata dalle autorità austriache e contestata all'esportatore. Il contribuente aveva impugnato la cartella; il ricorso veniva respinto in primo grado e in appello, con decisione che riteneva definitivo l'atto presupposto. In Cassazione il contribuente aveva proposto ricorso principale affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, dichiarando di aver raggiunto un'intesa con l'Autorità austriaca, di aver corrisposto le somme dovute e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le amministrazioni intimate avevano resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, intervenuta prima della decisione e comunicata alle controparti, comporta l'estinzione del giudizio quando viene meno l'interesse alla prosecuzione.
La Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, regolando le spese in ragione delle circostanze sopravvenute.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente intervenuta e accompagnata dalla cessazione dell'interesse alla decisione, determina l'estinzione del giudizio.
- Il ricorso incidentale qualificato come condizionato non conserva un interesse autonomo alla prosecuzione quando il ricorso principale viene rinunciato e il giudizio si estingue.
- Quando la lite si definisce per fatto sopravvenuto e la parte ricorrente dichiara di aver soddisfatto integralmente la pretesa oggetto del contenzioso, la Corte può compensare le spese di lite.
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