Cassazione Penale, Sentenza n. 08627/2026 del 04/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento per reati in materia di stupefacenti e armi, da cui è stata definitivamente assolta. L'ordinanza della Corte d'appello di Bari aveva respinto la domanda ritenendo, pur ammettendo l'assenza del requisito per la misura cautelare relative alla sostanza stupefacente, che sussistesse una condotta ostativa riferibile alla detenzione dell'arma (invio ripetuto di pacchi al convivente con utilizzo di generalità di terze persone, presunta 'ambiguità' dei rapporti), tale da escludere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che la sostanza non aveva efficacia drogante, che l'arma era stata rinvenuta in un luogo occulto dell'abitazione dove la Forleo non dimorava e che i dati indiziari erano equivoci sin dalle indagini.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo la causa alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Ha ritenuto carente e illogica la motivazione che collegava la spedizione dei pacchi e l' 'ambiguità' dei rapporti con il convivente alla detenzione dell'arma: manca il necessario nesso causale tra la condotta attribuita alla ricorrente e il provvedimento restrittivo relativo al reato di detenzione di arma comune da sparo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. richiede comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano effettivamente 'dato causa' o 'concorso a darne causa' alla privazione della libertà, basandosi su dati di fatto certi e non su mere congetture.
Norme richiamate
L'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione è possibile solo se emerge un comportamento doloso o di colpa grave del richiedente che abbia avuto efficacia causale o concorsuale rispetto alla misura cautelare. Occorre verificare il nesso eziologico tra la condotta e l'adozione del provvedimento restrittivo.
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636
Il giudice della riparazione deve fondare la decisione su elementi di fatto certi, ossia su fatti 'accertati o non negati'; non può escludere l'indennizzo sulla base di mere congetture.
Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010 (Morra)
Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra (non massimata)
Richiama la necessità di non valutare ai fini dell'esclusione dell'indennizzo elementi non definitivamente comprovati nella loro esistenza e nel loro rapporto causale con la misura cautelare.
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01
Conferma che l'onere di escludere l'indennizzo richiede l'accertamento del nesso causale tra la condotta del richiedente e l'adozione della misura cautelare; senza tale nesso la detenzione è da considerarsi ingiusta e indennizzabile.
Massime di principio
- Per escludere l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. è necessario provare che la condotta del richiedente abbia effettivamente causato o concorso a causare la misura cautelare: mera ambiguità relazionale o comportamenti attenuati non sono sufficienti.
- Il giudice della riparazione deve basare la decisione su fatti accertati o non negati; non sono ammissibili esclusioni fondate su congetture o deduzioni prive di prova del nesso eziologico.
- Comportamenti distinti e non collegati materialmente al fatto-reato (es. invio di pacchi al detenuto e occultamento dell'arma in un cassetto) non possono essere automaticamente ricondotti a un'unica condotta ostativa senza prova del rapporto causale.
- Chi richiede la riparazione dovrebbe documentare la mancanza di conoscenza o disponibilità dell'oggetto contestato (es. arma) e l'assenza di collegamento diretto con la condotta addebitata, per neutralizzare argomentazioni difensive basate su 'ambiguità' dei rapporti personali.
- In sede di giudizio di riparazione è determinante distinguere tra l'insussistenza della fattispecie incriminatrice (che dà luogo all'ingiustezza della detenzione) e la presenza di comportamenti che abbiano concretamente agevolato o determinato la custodia cautelare (che possono escludere l'indennizzo).
- Se lo Stato vuole opporre l'esclusione dell'indennizzo per condotte ostative, deve fornire prova specifica e non meramente indiziaria del nesso causale tra tali condotte e l'adozione della misura cautelare.
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