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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21392/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara l'inammissibilità totale del ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrata la colpa nella proposizione del ricorso che ha determinato la causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2024. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di censura perché rileva d'ufficio un vizio genetico dell'impugnazione: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente il ricorso per cassazione, che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria presuppone la colpa nella proposizione del ricorso che ha determinato l'inammissibilità.

  • S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale, pena l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la violazione di tale requisito determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità derivante dalla proposizione personale del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica preliminare sulla ritualità dell'impugnazione assorbe ogni esame del merito: se il ricorso è proposto in forma vietata, la Corte dichiara l'inammissibilità senza valutare le censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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