Cassazione Penale, Sentenza n. 21379/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto in parte l'istanza di Iacobazzi per il riconoscimento della continuazione (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.). Il motivo del ricorso era la violazione della regola di competenza funzionale: secondo il ricorrente la Corte d'appello di Bari non era competente perché la "sentenza ultima irrevocabile" a carico di Iacobazzi era quella pronunciata dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, il 18/03/2013, mentre la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/02/2017 era meramente confermativa (art. 665, comma 2 c.p.p.) e quindi non mutava il giudice competente per l'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza ultima irrevocabile fosse quella del Tribunale di Foggia del 18/03/2013 e che la sentenza d'appello del 10/02/2017 fosse meramente confermativa ai sensi dell'art. 665, comma 2 c.p.p., per cui la competenza per le questioni di esecuzione spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna irrevocabile. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia (composizione monocratica), ritenuto competente.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione: disciplina la materia della continuazione rilevante ai fini dell'esecuzione penale.
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
art. 665, comma 2, c.p.p.
Il comma è stato interpretato nel senso che una sentenza di gravame meramente confermativa non costituisce una nuova "sentenza ultima irrevocabile" che cambi la titolarità della competenza per l'esecuzione; in tali casi la sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile, resta quella rilevante ai fini della competenza.
Principio giurisprudenziale sulla competenza del giudice dell'esecuzione
Giurisprudenza (Cass. Sez. 1, n. 37300/2021; Sez. 1, n. 31946/2008; altre pronunce citate)
La competenza per le questioni dell'esecuzione appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima; si tratta di competenza funzionale, assoluta e inderogabile, suscettibile di essere eccepita o rilevata in ogni stato e grado.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione è attribuita a chi ha pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile: verificare sempre quale sia quella "ultima" sentenza prima di adire il giudice dell'esecuzione.
- Una sentenza d'appello meramente confermativa (art. 665, comma 2 c.p.p.) non altera la titolarità della competenza: rimane competente il giudice che ha emesso la decisione divenuta irrevocabile antecedente.
- La regola di competenza dell'esecuzione è di natura funzionale e assoluta: l'incompetenza può essere eccepita o rilevata in qualsiasi stato e grado del procedimento esecutivo.
- In presenza di più titoli esecutivi riguardanti lo stesso soggetto, la competenza resta concentrata nel giudice dell'ultima sentenza irrevocabile anche se le questioni riguardano provvedimenti anteriori; ciò tutela l'unitarietà della funzione esecutiva.
- Se il giudice dell'esecuzione si pronuncia pur essendo incompetente, la decisione può essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente; perciò è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza funzionale.
- Quando si propone un'istanza di riconoscimento della continuazione (o altra eccezione esecutiva), verificare la cronologia dei provvedimenti penali e la natura delle pronunce d'appello per determinare correttamente il giudice competente.
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