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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13952/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di secondo grado è rimasta quindi ferma, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/09/2024. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità dell'aggravante della truffa relativa all'approfittamento di un danno o pericolo in danno della persona offesa ex art. 640, comma 2, n. 2 c.p., sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti dell'aggravante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 64, terzo comma, e 99, quarto comma, c.p., contestando il trattamento della recidiva qualificata e, correlativamente, il criterio di bilanciamento applicato tra circostanze aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla prima doglianza, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi di legittimità sulla base di una ricostruzione di fatto insindacabile in sede di legittimità; quanto alla seconda, ha ritenuto congruamente assolto l'onere argomentativo del giudice di merito sulla recidiva, valorizzando i plurimi precedenti penali, anche specifici, e la confermata pericolosità sociale dell'imputato, con conseguente correttezza dell'applicazione del criterio limitativo nel concorso di più aggravanti ad effetto speciale.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 2 c.p.

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante, sulla base di una ricostruzione fattuale insindacabile in cassazione; ha inoltre richiamato il principio per cui, se il danno o pericolo prospettato fosse attribuibile all'agente, potrebbe configurarsi una fattispecie più grave di estorsione, con difetto di interesse alla riqualificazione.

  • art. 64, terzo comma, c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento della recidiva e al bilanciamento tra circostanze.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla sua applicazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che mira a rimettere in discussione una ricostruzione di fatto logicamente e congruamente motivata dal giudice di merito, quando la contestazione investe la sola configurabilità di un'aggravante sulla base di elementi fattuali già accertati.
  • L'aggravante della truffa di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 c.p. può essere ritenuta correttamente applicata quando il giudice di merito abbia accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, l'inesistenza del pericolo o del danno allegato dalla difesa.
  • La doglianza sulla recidiva qualificata è infondata quando la sentenza impugnata dia conto in modo congruo dei precedenti penali, anche specifici, e della loro idoneità a esprimere una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
  • Quando nel fatto sono presenti più aggravanti ad effetto speciale, il giudice può applicare il criterio limitativo previsto per il concorso di circostanze, senza che ciò integri di per sé violazione di legge se la motivazione è adeguata.
  • Se la condotta fosse attribuibile direttamente o indirettamente all'agente nel provocare l'evento prospettato come minaccia o danno, la qualificazione giuridica potrebbe spostarsi verso una fattispecie più grave, con conseguente difetto di interesse alla mera riqualificazione invocata dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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