Cassazione Penale, Ordinanza n. 08425/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dal condannato, soggetto non legittimato a sottoscrivere il ricorso per cassazione nel regime vigente dopo la legge n. 103/2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un decreto del giudice di sorveglianza di Reggio Calabria. La Corte non affronta il merito del provvedimento impugnato, ma verifica d'ufficio la ritualità dell'impugnazione. Rileva che sia il decreto impugnato sia il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del soggetto che lo ha presentato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato nei casi previsti dalla legge.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi, senza necessità di ulteriore trattazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La proposizione del ricorso da parte di un soggetto non legittimato integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.
Ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione nei procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non va applicata se risulta che la parte ha proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non è validamente proponibile personalmente dall'imputato o dal condannato: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione del ricorso da parte di un soggetto privo di legittimazione processuale integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano dalla Corte di cassazione.
- Quando l'inammissibilità deriva da una violazione manifesta dei requisiti soggettivi di proposizione dell'impugnazione e non emergono elementi di assenza di colpa, devono essere applicate le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma alla Cassa delle ammende.
- La Corte, in presenza di un vizio processuale evidente e assorbente, non esamina il merito del provvedimento impugnato.
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