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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00873/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di merito, senza esaminare nel merito le censure perché manifestamente infondate o generiche, e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 maggio 2024. I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di una rapina commessa in concorso. Con il primo motivo, entrambi contestavano la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628 c.p., sostenendo in sostanza che la ricostruzione non integrasse una rapina; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era meramente reiterativa e manifestamente infondata, perché la motivazione di merito escludeva la c.d. ragion fattasi e valorizzava anche la sottrazione di un'ulteriore somma di denaro estranea all'asserita controversia. Con il secondo motivo, uno dei ricorrenti deduceva la mancata applicazione dell'art. 116 c.p.; la Corte ha dichiarato il motivo generico, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale che aveva già affermato il pieno concorso nel delitto di rapina e la sussistenza dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo, l'altro ricorrente invocava l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; anche tale censura è stata ritenuta infondata, poiché il profitto non era limitato al solo denaro sottratto, ma comprendeva anche documenti e un cellulare. Infine, entrambi i ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'ipotesi lieve del delitto di rapina, domanda respinta perché la condotta aggressiva e predatoria non era di minimale entità, riguardava un pregiudizio economico non irrisorio ed era aggravata dal concorso di più persone.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La qualificazione del fatto come rapina è stata ritenuta corretta; la ricostruzione di merito escludeva la ragion fattasi e confermava il delitto di rapina, anche in presenza della sottrazione di denaro, documenti e telefono.

  • art. 116 c.p.

    La richiesta di applicazione della disciplina sul concorso anomalo è stata respinta perché la motivazione di merito aveva già accertato il pieno concorso nel delitto di rapina e la riferibilità soggettiva della condotta a entrambi gli imputati.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il fatto non riguardava solo l'importo dei contanti, ma anche l'impossessamento di documenti e di un cellulare.

  • art. 628 c.p.

    L'ipotesi di lieve entità è stata ritenuta non configurabile in presenza di una condotta aggressiva e predatoria non minimale, di un pregiudizio economico non irrisorio e del concorso di più persone.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure che si limitano a riproporre questioni già decise dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, possono essere dichiarate inammissibili se manifestamente infondate o generiche.
  • La qualificazione del fatto come rapina non è scardinabile in cassazione quando la motivazione di merito abbia escluso la mera controversia per ragion fattasi e abbia ricostruito una sottrazione connotata da violenza o minaccia e da impossessamento di beni ulteriori rispetto al denaro.
  • La richiesta di applicazione del concorso anomalo richiede un effettivo confronto con l'accertamento di merito sulla partecipazione volitiva e consapevole al reato; se il giudice di merito ha affermato il pieno concorso nel delitto, la censura è generica.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il profitto non si esaurisca in una somma modesta di denaro, ma comprenda anche altri beni sottratti e il pregiudizio complessivo non sia minimale.
  • L'ipotesi lieve della rapina non è configurabile se la condotta, valutata complessivamente, presenta caratteri aggressivi e predatori non minimali, pregiudizio economico non irrisorio e pluralità di autori, elementi che escludono la minima offensività.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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