Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/05/2024 n. 14667 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione una maggiore Irpef, qualificando come plusvalenza il guadagno realizzato da A.A. con la cessione di un fondo rustico. Dopo il precedente annullamento con rinvio, la CTR della Campania aveva nuovamente rigettato l’appello. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’appello privo di motivi specifici; (2) nullità per motivazione apparente; (3) omessa pronuncia sui motivi d’appello; (4) violazione delle norme sulle spese e sui poteri del giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, e assorbito il quarto. Ha giudicato la motivazione della CTR meramente apparente: la sentenza si limitava ad aderire genericamente alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure d’appello e senza dare effettiva attuazione ai principi indicati nel precedente rinvio. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame adeguatamente motivato e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la debenza della maggiore Irpef né individuato un vincitore finale sulla pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 342 c.p.c.

    nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione può soddisfare l’onere di specificità quando si contrappone alle argomentazioni della sentenza di primo grado; non basta quindi dichiarare l’appello inammissibile solo perché riprende le contestazioni originarie.

  • Art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    La motivazione deve rendere riconoscibile il percorso logico della decisione. Se le argomentazioni sono solo formali o generiche e non consentono di comprenderne il fondamento, la sentenza è nulla per motivazione apparente.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dall’art. 54 del d.l. 83/2012, convertito dalla legge 134/2012

    La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    Il controllo di cassazione sulla motivazione è circoscritto alle anomalie gravi che incidono sulla sua stessa esistenza o intelligibilità, come la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione; non rileva invece la mera insufficienza argomentativa.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi d’appello. La Corte ha accolto i primi tre motivi congiuntamente per i vizi radicali della motivazione, senza formulare un’autonoma statuizione interpretativa sull’art. 112 c.p.c.

  • Art. 384 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente con riferimento ai poteri del giudice di rinvio; il relativo motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha fornito una specifica interpretazione.

  • Art. 385 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla regolamentazione delle spese; il motivo è stato assorbito. La Corte ha comunque demandato al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle contestazioni già formulate in primo grado non comporta automaticamente l’inammissibilità: va valutato se esse, nel contesto dell’impugnazione, contestino le ragioni della decisione appellata.
  • Una sentenza deve spiegare in modo riconoscibile perché decide in un certo senso e confrontarsi con le questioni rilevanti devolute al giudice; il richiamo generico alla decisione precedente o la sua adesione non motivata possono integrare motivazione apparente.
  • Quando la cassazione rinvia la causa indicando i principi da seguire, il giudice di rinvio deve svolgere un esame effettivo conforme a tali indicazioni, non limitarsi a riprodurre conclusioni generiche già censurate.
  • L’accoglimento del ricorso per un vizio processuale o motivazionale con rinvio non equivale a una decisione favorevole nel merito della pretesa fiscale: la controversia sostanziale resta da riesaminare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.