Cassazione Penale, Sentenza n. 44348/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con riferimento all'art. 606 lett. b) c.p.p. e in relazione all'art. 129 c.p.p., la violazione di legge per non aver la Corte d'appello valutato l'insussistenza di cause di non punibilità, sostenendo che la sentenza fosse stata pronunciata sulla base di un accordo (concordato) ex art. 599‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse travisato i fatti processuali: non sussisteva alcun accordo accettato, poiché il Procuratore d'udienza non ha accolto la proposta (mancato accoglimento), come risulta dalle conclusioni trascritte nella sentenza d'appello. Inoltre il ricorso non conteneva censure concrete e specifiche sulla decisione impugnata (nessuna valutazione effettiva ex art. 129 c.p.p. prospettata) configurando così una formula generica. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 63, comma 4 cod. proc. pen.
divieto di applicazione per intero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
La Corte d'appello aveva rideterminato e ridotto la pena avendo riscontrato violazione della regola relativa all'applicazione integrale delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
motivi di cassazione relativi a inosservanza della legge penale
Il ricorso era fondato su questo motivo ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e basata su un travisamento dei fatti processuali, rendendola inammissibile
valutazione delle cause di non punibilità
La norma impone alla corte, ove rilevante, di valutare cause di non punibilità; la Corte di cassazione ha però osservato che tale obbligo si attiva solo se vi è effettivo accordo da valutare e se la censura indica specificamente la mancata valutazione
accordo giudiziale (concordato)
La decisione chiarisce che l'esistenza e gli effetti di un accordo ex art. 599‑bis dipendono dall'effettivo accoglimento da parte del Procuratore d'udienza; in mancanza di accoglimento non può ritenersi che la sentenza sia stata pronunciata sulla base di un accordo
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
L'inammissibilità legittima la condanna alle spese processuali e può comportare la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Prima di impugnare come derivante da un 'concordato' (art. 599‑bis c.p.p.), verificare nel verbale e nelle conclusioni processuali se il Procuratore o il Procuratore Generale hanno effettivamente accolto la proposta: senza accoglimento non c'è accordo su cui fondare censure
- Nei ricorsi per cassazione è necessario formulare censure specifiche e circostanziate: affermazioni generiche sulla mancata valutazione di norme (es. art. 129 c.p.p.) sono probabilmente inammissibili
- La Corte di cassazione può esaminare i fatti processuali quando la questione è di natura processuale; perciò il difensore deve accertare e riportare correttamente gli atti utili a dimostrare il proprio assunto
- Il rischio di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e, se sussiste colpa nella scelta del motivo, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza della doglianza prima di proporre ricorso
- Se si lamenta omessa valutazione di cause di non punibilità, indicare esattamente quale causa sarebbe stata trascurata e dove nel fascicolo tale elemento è documentato, collegando la prova alla norma invocata
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