Sentenza n. 4540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto l’ottemperanza e liquidato in euro 300,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00. In sede di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Ministero di costituire la carta entro sessanta giorni, ma aveva liquidato le spese processuali in soli euro 300,00. L’appellante ha impugnato il solo capo relativo alle spese, deducendo, con il primo motivo, l’erroneità del presupposto secondo cui vi sarebbe stata una moltiplicazione strumentale delle azioni esecutive: la sentenza del giudice del lavoro riguardava 27 docenti, ma le rispettive posizioni erano autonome e il difensore aveva patrocinato in ottemperanza soltanto la singola docente appellante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sostenendo che la liquidazione di euro 300,00 fosse incompatibile con i parametri applicabili al valore della controversia, anche considerando la riduzione massima consentita per il rito camerale.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la quantificazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche né può scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili, anche tenendo conto delle riduzioni previste. Ha ritenuto non comprovato dagli atti il presupposto valorizzato dal TAR, ossia che il difensore avesse promosso anche le azioni esecutive degli altri 26 docenti. Ha tuttavia riconosciuto che la serialità del contenzioso e la limitata complessità dell’ottemperanza possono giustificare una riduzione del compenso all’interno dei parametri, in quanto indici di un minore impegno difensivo. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate equitativamente in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono state compensate, poiché la domanda di liquidazione era stata accolta solo parzialmente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Fondamento del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto alla parte dal giudice ordinario.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal Consiglio di Stato per motivare mediante rinvio a precedenti della Sezione relativi a casi analoghi.
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
I parametri forensi costituiscono il riferimento per una liquidazione proporzionata all’attività professionale; la serialità e la limitata complessità possono giustificare una riduzione, ma non una liquidazione simbolica o inferiore ai minimi applicabili.
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
La proporzionalità tra prestazione professionale e compenso consente di valorizzare la natura seriale e la scarsa complessità dell’azione, nel rispetto delle soglie minime tariffarie.
art. 4, comma 4, D.M. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione può essere considerata nella liquidazione, ma non legittima la determinazione delle spese al di sotto dei valori tariffari minimi applicabili.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese di lite è discrezionale, ma non può attribuire somme meramente simboliche né scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dai parametri forensi applicabili, anche quando il giudizio abbia natura camerale e presenti un’attività istruttoria ridotta.
- La serialità del contenzioso e la limitata complessità dell’azione possono essere valorizzate dal giudice per ridurre il compenso all’interno dei parametri forensi, in quanto indici di un minore impegno difensivo; tali elementi non consentono però di disapplicare i minimi tariffari applicabili.
- La serialità di una controversia non dimostra, di per sé, che un unico difensore abbia patrocinato tutte le azioni esecutive relative a posizioni autonome: una riduzione delle spese fondata su tale presupposto richiede un adeguato riscontro negli atti di causa.
- Quando il giudice si discosta dalla regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali, è tenuto a motivare specificamente tale scelta; la quantificazione del compenso deve comunque restare proporzionata all’importanza dell’opera professionale.
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