Cassazione Penale, Sentenza n. 27190/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente denunciava la violazione dell'art. 324 comma 6 c.p.p. e la nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., nonché la lesione del diritto di difesa ex art. 111 Cost., per avere il Tribunale del riesame omesso di porre la terza interessata nella condizione di censurare il decreto di sequestro preventivo a causa della tardiva trasmissione degli atti dall'Ufficio di Procura (atti trasmessi al Tribunale dopo la celebrazione dell'udienza), impedendole la consultazione del fascicolo e la piena partecipazione al contraddittorio nonostante la sua autonoma legittimazione ex art. 322 c.p.p. ad impugnare il provvedimento.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto dal difensore della terza interessata in assenza di procura speciale richiesta a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. La Corte richiamando la propria giurisprudenza ha escluso la legittimazione del difensore senza procura speciale a proporre istanza di riesame nel procedimento di restituzione/sequestro, e perciò non ha esaminato nel merito i motivi dedotti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta che, nel procedimento relativo alla restituzione/decreto di sequestro preventivo, il difensore della terza interessata deve essere munito di procura speciale per proporre istanza di riesame; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardiva trasmissione degli atti e la perdita del contraddittorio (gli atti trasmessi dall'Ufficio di Procura devono rimanere depositati in cancelleria sino al giorno dell'udienza). La Corte non ha deciso sulla questione di merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di rappresentanza.
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità per vizio procedurale (difetto di contraddittorio). Anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al diritto di difesa invocato dalla ricorrente; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta lesione perché ha deciso per inammissibilità formale.
Richiamato dalla ricorrente per la sua autonoma legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro in quanto terza interessata; la questione di legittimazione sostanziale non è stata valutata in applicazione dell'art. 100 c.p.p. (mancanza di procura speciale).
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (qui Euro 3.000,00).
Massime di principio
- Quando si agisce in qualità di terza interessata in procedimenti relativi a sequestri o restituzioni, il difensore deve essere munito di procura speciale se la normativa (art. 100 c.p.p.) la prevede a pena di inammissibilità: l'assenza della procura può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
- Le eccezioni procedurali (es. tardiva trasmissione degli atti al fine di negare il contraddittorio) vanno prospettate tempestivamente e nel primo momento utile processualmente; lamentare tali vizi solo in Cassazione può risultare inefficace se esistono vizi formali di rappresentanza.
- Se si ritiene che gli atti non siano stati messi a disposizione in tempo utile per esercitare il contraddittorio, occorre documentare rigorosamente le date e richiedere eventualmente la sospensione/integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell'udienza in sede di riesame, prima di arrivare all'impugnazione in Cassazione.
- La Corte di legittimità, quando rileva vizi di legittimazione o di rappresentanza processuale, può decidere per inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate; perciò curare le formalità processuali è essenziale per ottenere una pronuncia sul merito.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione per motivi formali il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende: valutare costi e rischi prima di proporre impugnazioni senza complete procure o altri requisiti formali.
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