Cassazione Penale, Ordinanza n. 34662/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata aveva applicato agli imputati la pena concordata ex art. 444 c.p.p. Avverso tale sentenza di patteggiamento, la difesa di uno degli imputati deduceva la carenza di motivazione in punto di valutazione della qualificazione giuridica del fatto; la difesa dell’altro imputato deduceva in generale la carenza di motivazione del provvedimento. La Corte rileva che entrambi i ricorsi non si confrontano con la giurisprudenza consolidata sull’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e introducono censure non consentite, perché mirano a contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento e, in modo non fondato, la qualificazione giuridica del fatto, senza che essa risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; non consente censure sulla motivazione o sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l’erronea qualificazione giuridica del fatto solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione
richiamato come parametro del proscioglimento immediato, ma la sua omessa valutazione non è deducibile con ricorso avverso il patteggiamento nei limiti indicati dalla norma
indicato come base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di motivi rigorosamente limitato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né, in generale, contestare la motivazione del provvedimento.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione adottata dal giudice sia con immediatezza e in modo palese eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; restano invece inammissibili le doglianze che, sotto tale etichetta, celano errori valutativi non evidenti dalla contestazione.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento introduce motivi non consentiti dalla legge processuale, la Corte può dichiararne l’inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., compreso il versamento alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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