Sentenza del 05/06/2017 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Redditi da partecipazione - Ricavi non contabilizzati - Società di persone - Legittimità - Libertà di forma - Contratto mutuo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva qualificato come ricavo non contabilizzato e non dichiarato il trasferimento di 65.000 euro effettuato da una società di persone a un'altra società riconducibile allo stesso nucleo familiare. Secondo l'Ufficio, l'assenza di contratti scritti, fatture con causali specifiche, contratti di finanziamento soci o verbali assembleari impediva di dimostrare che il trasferimento costituisse la restituzione parziale di un prestito. I contribuenti sostenevano invece che il denaro fosse stato originariamente immesso dal socio nelle società familiari per sostenerne la liquidità e che il successivo trasferimento rappresentasse una restituzione parziale del mutuo, non un ricavo imponibile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la pretesa fiscale. Ha ritenuto plausibile la ricostruzione del finanziamento tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, considerata la comune gestione e partecipazione nelle società e il contesto di crisi economica. Il mutuo è stato qualificato come contratto reale e a forma libera, perfezionabile con la consegna del denaro e non necessariamente documentato per iscritto. L'assenza di contratti scritti o verbali assembleari, da sola, non consentiva quindi di qualificare il trasferimento come ricavo non dichiarato. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità e complessità della materia.
Norme richiamate
La sentenza richiama la disciplina dei finanziamenti dei soci per evidenziare la compatibilità dell'operazione con un finanziamento infragruppo o del socio alla società. Il riferimento è utilizzato insieme al principio secondo cui il mutuo è un contratto reale e a forma libera.
Disciplina civilistica del contratto di mutuo
Il mutuo si perfeziona con la consegna del denaro e, salvo specifiche disposizioni, non richiede necessariamente una forma scritta. Anche i termini e le modalità della restituzione possono essere liberamente concordati dalle parti, sicché l'assenza di documentazione formale non dimostra automaticamente l'esistenza di un ricavo imponibile.
Massime di principio
- Il trasferimento di denaro tra società riconducibili agli stessi soci o allo stesso nucleo familiare non può essere qualificato automaticamente come ricavo non dichiarato solo perché manca un contratto scritto.
- Quando il trasferimento è coerente con un finanziamento o mutuo, occorre valutare la sostanza economica dell'operazione, la provenienza delle somme, i rapporti tra le parti, la situazione finanziaria delle società e la successiva restituzione.
- L'assenza di fatture, contratti, verbali assembleari o causali dettagliate costituisce un elemento valutabile, ma non è da sola sufficiente a provare l'esistenza di ricavi occultati se esiste una spiegazione alternativa plausibile e coerente con i movimenti finanziari.
- Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali, i finanziamenti tra soci e società o tra società collegate dovrebbero comunque essere documentati con scritture, causali bancarie precise, registrazioni contabili e indicazione delle modalità di restituzione.
- La qualificazione fiscale di un movimento finanziario deve basarsi su una valutazione complessiva degli elementi disponibili e non sul solo formalismo documentale, purché la ricostruzione alternativa del contribuente sia concreta, coerente e compatibile con la tracciabilità dei flussi.
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