Sentenza del 05/06/2017 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta successione - Coeredi - Ricorso Cassazione - Sospensione efficacia sentenza solo per uno - Non vale per altro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sospensione dell'efficacia esecutiva concessa ex art. 373 c.p.c. dalla Corte tributaria regionale a un altro coerede, anch'egli obbligato solidalmente e ricorrente in Cassazione, dovesse produrre effetti anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1297 c.c. Secondo il ricorrente, tale sospensione avrebbe reso inesigibile il credito tributario e illegittimo il fermo amministrativo eseguito sulla base della cartella notificata il 5 dicembre 2014.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la sospensione ottenuta dall'altro coerede operasse soltanto nei confronti di quest'ultimo e non anche in favore del ricorrente, la cui sentenza d'appello non era stata sospesa ed era quindi divenuta esecutiva o definitiva. Il ricorrente potrà eventualmente beneficiare di un esito favorevole del giudizio di Cassazione dell'altro coerede ai sensi degli artt. 1306 e 2909 c.c., ma, fino a quel momento, l'ente impositore e il concessionario potevano legittimamente procedere alla riscossione in base all'art. 68 del D.Lgs. 546/1992. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.200 euro complessivi, pari a 1.100 euro per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
Art. 373 c.p.c.
La sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione.
La sospensione concessa in relazione alla sentenza di uno specifico coerede produce effetti, in linea generale, nei confronti del soggetto che l'ha ottenuta e non si estende automaticamente agli altri coobbligati solidali con autonomo giudizio.
Art. 1297 c.c.
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'estensione degli effetti della sospensione al condebitore solidale, ma la Commissione non ha ritenuto che potesse impedire l'esecuzione della diversa sentenza d'appello non sospesa.
Artt. 1306 e 2909 c.c.
Il coerede la cui sentenza sia divenuta definitiva può eventualmente avvalersi dell'esito favorevole ottenuto da altro coobbligato nel giudizio di Cassazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina dell'obbligazione solidale e del giudicato. Tale possibile beneficio futuro non impedisce, nel frattempo, la riscossione fondata sulla propria sentenza esecutiva.
Art. 68 D.Lgs. 546/1992
Consente la riscossione provvisoria dei tributi sulla base delle sentenze tributarie esecutive, anche quando penda un successivo giudizio, salvo che sia stata concessa una specifica sospensione dell'esecuzione.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato per determinare la liquidazione delle spese processuali in base al valore della lite, all'attività difensiva svolta e ai risultati conseguiti.
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c. è normalmente personale: se viene concessa a uno solo dei coobbligati o coeredi, non sospende automaticamente la riscossione nei confronti degli altri.
- Quando più obbligati solidali propongono ricorsi distinti, occorre verificare autonomamente lo stato e l'eventuale sospensione di ciascun giudizio; la sospensione o l'impugnazione di un coobbligato non blocca di per sé l'esecuzione della sentenza relativa a un altro.
- Una sentenza tributaria d'appello non sospesa può essere posta in esecuzione secondo l'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, anche se un diverso coerede ha ottenuto la sospensione della propria sentenza.
- L'eventuale esito favorevole del ricorso per Cassazione di un coobbligato può essere fatto valere dagli altri soggetti solidalmente obbligati secondo gli artt. 1306 e 2909 c.c., ma si tratta di una tutela successiva o eventuale, che non impedisce automaticamente la riscossione già divenuta esecutiva.
- Per contestare efficacemente un atto esecutivo occorre dimostrare una sospensione riferibile alla propria posizione o uno specifico motivo che renda inesigibile il credito nei propri confronti.
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