Sentenza del 05/06/2017 n. 131 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004-2007, con i quali l'Amministrazione aveva recuperato l'IVA detratta da fatture ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti e contestato la mancata imposizione IVA su presunte cessioni intracomunitarie fittizie. In via preliminare, la società ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che la denuncia penale era stata trasmessa tardivamente e non poteva quindi legittimare il raddoppio dei termini. Nel merito, ha negato la propria partecipazione alla frode o la consapevolezza del ruolo della società cartiera.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli avvisi perché notificati oltre i termini ordinari di decadenza, ritenendo inapplicabile il raddoppio dei termini in quanto la notizia di reato era stata trasmessa all'autorità giudiziaria solo il 12 dicembre 2012, oltre la scadenza ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha rigettato, confermando integralmente la decisione di primo grado. Il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria della Legge n. 208/2015, secondo cui il raddoppio non opera se la denuncia è presentata o trasmessa dopo la scadenza ordinaria. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini ordinari per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini era subordinato all'esistenza di seri e obiettivi indizi di reato e, secondo la disciplina applicabile, non poteva essere utilizzato per recuperare accertamenti già decaduti quando la denuncia fosse stata trasmessa tardivamente.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina, per l'IVA, i termini di decadenza dell'accertamento e il relativo raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
La regola è analoga a quella dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e deve essere coordinata con la disciplina transitoria introdotta dalla Legge n. 208/2015.
Art. 37 del D.L. n. 223/2006
Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia per reati tributari.
La disposizione ha costituito la base normativa originaria del raddoppio dei termini, successivamente limitato e reso più oggettivo dagli interventi legislativi successivi.
Art. 2, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 128/2015
Il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.
La sentenza ritiene che la relativa disciplina transitoria sia stata superata dalla successiva Legge n. 208/2015, la quale disciplina in modo specifico la medesima materia.
Art. 1, commi 130, 131 e 132, della Legge n. 208/2015
Per i periodi d'imposta precedenti, il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
La norma, applicata dal giudice, impedisce che una denuncia penale tardiva possa riaprire o prorogare termini di accertamento già scaduti, tutelando il contribuente dall'uso arbitrario del raddoppio.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti che possono costituire reato perseguibile d'ufficio.
L'obbligo di denuncia costituisce il presupposto penal-tributario cui la normativa collegava il raddoppio dei termini, ma la denuncia deve essere tempestiva secondo la disciplina transitoria applicabile.
D.Lgs. n. 74/2000
Individua i reati tributari la cui possibile commissione poteva attivare, secondo la normativa ratione temporis, il meccanismo del raddoppio dei termini.
Cassazione, sentenza n. 16728 del 9 agosto 2016
La sentenza di merito richiama, ma non condivide, l'interpretazione secondo cui la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 128/2015 resterebbe applicabile agli avvisi già notificati, distinguendola da quella della Legge n. 208/2015.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere utilizzato automaticamente: occorrono presupposti oggettivi di rilevanza penale e, per la disciplina transitoria applicabile, una denuncia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria.
- Una denuncia penale tardiva non consente, in linea generale, di recuperare il potere impositivo quando il termine ordinario di decadenza è già spirato.
- Nei contenziosi sui termini di accertamento occorre verificare separatamente l'anno d'imposta, il termine ordinario applicabile, la data di scadenza, la data di trasmissione della denuncia e la data di notifica dell'avviso.
- In presenza di successione di norme transitorie, la disciplina successiva e più specifica può prevalere su quella precedente, soprattutto quando regola espressamente gli effetti della denuncia tardiva.
- La tempestività della denuncia penale è distinta dalla mera esistenza di indizi di reato: anche qualora gli indizi siano sufficienti, una trasmissione tardiva può non produrre effetti sul termine di decadenza tributario.
- La decisione riguarda principalmente la tempestività dell'accertamento e non accerta nel merito se il contribuente fosse effettivamente consapevole della frode IVA.
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