Sentenza del 05/06/2017 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES e IVA - Cartella di pagamento da controllo automatizzato di una dichiarazione ultra-tardiva . Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa mediante controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, in relazione a una dichiarazione IRES e IVA presentata con 93 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, quindi considerata ultra-tardiva. L’Agenzia sosteneva che il controllo fosse legittimo anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17758/2016. Il contribuente contestava invece la legittimità della cartella, poiché l’Ufficio non si era limitato a una verifica automatizzata dei dati dichiarati, ma aveva avviato interlocuzioni formali, richiesto e acquisito informazioni supplementari e compiuto valutazioni sulla spettanza e sull’ammontare della pretesa, inclusa la questione dei carichi pendenti potenziali.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato l’illegittimità della cartella. Ha ritenuto non applicabile il principio delle Sezioni Unite n. 17758/2016, poiché l’Ufficio aveva svolto attività istruttoria e valutazioni non riconducibili a un mero controllo cartolare automatizzato. In tali circostanze, lo strumento necessario era un avviso di accertamento o di rettifica, che consentisse al contribuente un adeguato contraddittorio, e non una cartella emessa direttamente a seguito di controllo automatizzato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, limitatamente alla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dagli archivi dell’Amministrazione. Non può essere utilizzato per introdurre valutazioni istruttorie o giuridiche ulteriori rispetto a un controllo meramente cartolare.
Articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche tale procedura è utilizzabile per verifiche immediate e meramente formali o aritmetiche, non per accertamenti che richiedano acquisizione di informazioni supplementari e valutazioni sulla spettanza o quantificazione del tributo.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 17758/2016
La decisione è stata invocata dall’Agenzia per sostenere l’ampiezza dei poteri esercitabili mediante controllo automatizzato. La Commissione ha però chiarito che il relativo principio non si applica quando l’Ufficio abbia svolto una vera attività istruttoria e instaurato interlocuzioni formali con il contribuente.
Sentenza Cassazione n. 3755/2013
È richiamata come precedente secondo cui, quando la pretesa tributaria deriva da attività di verifica, acquisizione di dati o valutazioni non desumibili automaticamente dalla dichiarazione e dagli archivi dell’Amministrazione, l’Ufficio deve utilizzare un avviso di accertamento o di rettifica, non una cartella fondata sul solo controllo automatizzato.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato è legittimo quando si limita a riscontri immediati, aritmetici o documentali sui dati già presenti nella dichiarazione e negli archivi dell’Amministrazione.
- Se l’Ufficio richiede chiarimenti, acquisisce documenti o informazioni supplementari, avvia interlocuzioni formali o compie valutazioni giuridiche sulla spettanza e sull’ammontare del tributo, la pretesa non è più riconducibile a un semplice controllo automatizzato.
- Quando la determinazione del debito tributario richiede un’attività istruttoria, l’Amministrazione deve normalmente notificare un avviso di accertamento o di rettifica, garantendo al contribuente le ordinarie garanzie difensive.
- La presentazione ultra-tardiva della dichiarazione non autorizza automaticamente l’Ufficio a utilizzare la procedura automatizzata per qualsiasi rettifica: occorre comunque verificare la natura concreta delle attività svolte.
- La validità della cartella deve essere valutata sulla base dell’attività effettivamente compiuta dall’Ufficio, non soltanto sulla denominazione formale della procedura utilizzata.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale rilevante, il giudice può compensare le spese di lite anche quando accoglie il ricorso del contribuente.
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