Sentenza del 05/06/2017 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009 - Sospensione dei versamenti - Modalità applicative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe decisioni richiamate hanno stabilito che il contribuente deve dimostrare che le imposte effettivamente dovute, e non le maggiori imposte derivanti dall’accertamento, ricadano nel periodo oggetto di sospensione. Deve inoltre dimostrare di aver correttamente dichiarato il proprio reddito. In assenza di tali presupposti, le agevolazioni e la sospensione non possono essere applicate alle maggiori imposte accertate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di beneficiare della sospensione e delle modalità agevolate di versamento previste dall’O.P.C.M. n. 3780/2009, dall’O.P.C.M. n. 3837/2009 e dalla legge n. 183/2011. La questione riguardava l’applicabilità delle agevolazioni alle imposte risultanti da accertamento, sostenendo che anche le maggiori imposte accertate potessero rientrare nel periodo di sospensione.
Norme richiamate
O.P.C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009
Prevede misure di sospensione e agevolazione dei versamenti fiscali in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Aquila, applicabili alle imposte dovute nel periodo previsto dalla normativa.
O.P.C.M. n. 3837 del 30 dicembre 2009
Disciplina e integra le modalità applicative delle sospensioni e delle agevolazioni fiscali connesse agli eventi sismici.
Legge n. 183 del 2011
Regola ulteriori aspetti delle agevolazioni e della restituzione o sospensione dei tributi connessi al sisma, senza estenderle automaticamente alle maggiori imposte derivanti da accertamenti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali emergenziali devono essere interpretate secondo i presupposti e i periodi espressamente indicati dalla normativa, senza estensioni automatiche.
- La sospensione riguarda le imposte effettivamente dovute e dichiarate dal contribuente, non necessariamente le maggiori imposte determinate dall’Amministrazione mediante accertamento.
- Chi invoca un regime agevolato deve provare sia la riferibilità del debito al periodo di sospensione sia la correttezza della dichiarazione dei redditi.
- Le maggiori imposte accertate possono restare escluse dall’agevolazione quando derivano da redditi non dichiarati o da una dichiarazione non corretta.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra imposta originariamente dichiarata e imposta successivamente accertata, verificando puntualmente il testo della norma agevolativa e la documentazione fiscale.
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