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Sentenza

Sentenza del 05/06/2017 n. 13913 - Corte di Cassazione

Contenzioso - esecuzione - cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria - proposizione davanti al giudice ordinario - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un verbale di pignoramento mobiliare relativo a crediti tributari e non tributari, deducendo, tra l'altro, l'omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione. L'agente della riscossione sosteneva che, trattandosi di un atto di esecuzione forzata successivo alla cartella, la controversia spettasse al giudice ordinario. La questione riguardava quindi il riparto di giurisdizione quando il pignoramento costituisca il primo atto conosciuto dal contribuente e venga contestata la notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato il primo motivo di ricorso di Equitalia e confermato la giurisdizione del giudice tributario. È stato stabilito che l'opposizione al pignoramento fondata sull'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, o di altro atto presupposto, deve essere proposta davanti al giudice tributario, anche se il pignoramento è formalmente un atto dell'esecuzione forzata. La causa è stata quindi mantenuta davanti alla Commissione tributaria provinciale, che deve verificare la regolarità delle notifiche e dichiarare eventualmente la giurisdizione di altro giudice per le pretese non tributarie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, con raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1

    Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento

    Il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria è costituito dall'effettiva notificazione del titolo esecutivo o dell'atto presupposto. Se il contribuente deduce che tale notificazione è mancata o è invalida, la controversia resta di competenza del giudice tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario può essere interpretato estensivamente e comprende anche il primo atto con cui viene manifestata al contribuente una specifica pretesa tributaria, come il pignoramento non preceduto dalla valida notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57

    Le limitazioni alle opposizioni esecutive davanti al giudice ordinario non eliminano la tutela del contribuente, ma impongono che le contestazioni relative alla regolarità o notificazione del titolo esecutivo siano fatte valere davanti al giudice tributario.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2

    L'espropriazione tributaria segue, in quanto compatibili e salvo deroghe speciali, le norme ordinarie sull'esecuzione forzata.

  • Codice di procedura civile, art. 617

    La contestazione del pignoramento per omessa o invalida notificazione del titolo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi; nel contesto tributario, tuttavia, tale controversia appartiene al giudice tributario quando incide sulla validità del titolo e sul diritto di procedere alla riscossione.

  • Codice di procedura civile, art. 9, comma 2

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie esecutive che non rientrano nella giurisdizione tributaria, come quelle sulla pignorabilità dei beni, sulle irregolarità esecutive diverse dal titolo e le opposizioni di terzo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente riceve per la prima volta un pignoramento e sostiene di non aver mai ricevuto, o di aver ricevuto invalidamente, la cartella di pagamento o altro titolo presupposto, deve rivolgersi al giudice tributario.
  • Per stabilire la giurisdizione conta il vizio dedotto, cioè la contestazione della notificazione del titolo, e non soltanto la natura formale dell'atto impugnato come atto esecutivo.
  • La prova concreta dell'avvenuta notificazione appartiene al merito: non può essere utilizzata per decidere preventivamente quale giudice abbia giurisdizione.
  • Le controversie riguardanti la fondatezza o l'efficacia del titolo tributario spettano al giudice tributario; quelle riguardanti la pignorabilità dei beni, vizi esecutivi diversi dal titolo e diritti di terzi spettano invece al giudice ordinario.
  • Se il pignoramento comprende anche crediti non tributari, la parte relativa a tali pretese può appartenere alla giurisdizione ordinaria o ad altro giudice competente, con conseguente possibile riparto della controversia.

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