Cassazione Penale, Ordinanza n. 01205/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le doglianze investivano il giudizio di responsabilità e la congruità della pena, motivi non consentiti dalla legge contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza resa dal GIP ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo motivi relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena. La Corte rileva che tali censure non sono consentite in sede di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa della sentenza impugnata, resa con applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen.
Le censure relative al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena non sono proponibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a limiti specifici e non può investire il merito del giudizio di responsabilità.
- Non sono consentite, nel ricorso contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., doglianze sulla congruità della pena quando la legge preclude tale forma di sindacato.
- Quando il ricorso propone motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- In sede di patteggiamento, il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione del fatto o della responsabilità penale, salvo i limiti espressamente previsti dalla legge.
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