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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08538/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la valutazione di recidiva. Il motivo dedotto era unico e riguardava la recidiva, ma la Corte lo ha ritenuto generico perché il giudizio di maggiore pericolosità era stato già motivato richiamando numerosi precedenti penali, anche specifici, valutandone l'epoca, la gravità dei fatti e la concreta maggiore propensione a delinquere desunta dalla condotta dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo sulla recidiva, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente valorizzato i precedenti penali, anche specifici, ai fini del giudizio di maggiore pericolosità e di maggiore propensione a delinquere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che contesti la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Ai fini del giudizio sulla recidiva, è legittimo valorizzare i precedenti penali dell'imputato, anche specifici, considerando l'epoca dei fatti, la loro gravità e la concreta maggiore propensione a delinquere desumibile dal caso concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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