Sentenza n. 6944/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 14758 del 19 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia espressa dall’appellante e ha dichiarato estinto il giudizio d’appello ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito e l’appello non è stato né accolto né rigettato. In ragione della sostanziale adesione dell’Amministrazione alla richiesta dell’appellante, le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 14758 del 19 luglio 2024, relativa al contenzioso in materia di rating di legalità
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 14758 del 19 luglio 2024. Nel corso del giudizio d’appello, ha rappresentato che la pubblicazione del nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, approvato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026, aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del contenzioso. Con atto depositato il 13 febbraio 2026, sostanzialmente reiterato il 5 agosto 2026, l’appellante ha quindi rinunciato al ricorso in appello, chiedendo anche la compensazione delle spese. L’Autorità appellata ha preso atto della rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando il giudice ne prende atto secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all’appello, presa in considerazione dal giudice, determina l’estinzione del giudizio d’appello ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- Quando l’Amministrazione appellata aderisce sostanzialmente alla richiesta di compensazione, le spese del giudizio d’appello possono essere compensate.
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