Cassazione Penale, Sentenza n. 35836/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 9/05/2025 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato il diniego della Casa Circondariale di Viterbo all'acquisto e all'uso di un lettore CD per uso ricreativo. Il motivo unico dedotto riguarda la violazione di disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 1, 35-bis e 41-bis L. 354/1975) in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 627 c.3 cod. proc. pen., lamentando altresì che il Tribunale non abbia rispettato il mandato di annullamento della Corte e non abbia valutato concretamente la situazione, compreso il fatto che altri detenuti dello stesso reparto avrebbero ottenuto l'autorizzazione, con conseguente trattamento differenziato e discriminatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non si sia conformata ai principi indicati nella sentenza d'annullamento (n. 41545/2024) e non abbia effettuato il necessario bilanciamento concreto tra l'interesse qualificato del detenuto all'uso ricreativo dei CD e le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria. La motivazione del Tribunale è stata giudicata carente perché si è limitata a ratificare in astratto le ragioni dell'Amministrazione (inesigibilità degli adempimenti di controllo per carenza di risorse) senza verificare la situazione concreta del ricorrente né spiegare l'eventuale diversa posizione di altri ristretti autorizzati, rendendo impossibile il controllo di ragionevolezza e configurando anche un profilo di possibile discriminazione. Inoltre la Corte ha censurato la qualificazione delle esigenze di ordine e sicurezza utilizzata come motivazione primaria, rilevando che l'art. 41-bis è finalizzato essenzialmente a impedire comunicazioni con l'esterno e non a giustificare divieti generici per motivi di pericolosità interna. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame in conformità dei principi indicati.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La Corte riconosce che l'art. 41-bis consente limitazioni al trattamento ordinario ma non legittima divieti irragionevoli o meramente afflittivi; l'autorizzazione all'uso di lettori CD non è in assoluto preclusa ma richiede una motivazione concreta dell'Amministrazione che dimostri l'inesigibilità degli adempimenti di controllo rispetto alle risorse disponibili.
Costituzione della Repubblica Italiana
I principi di uguaglianza (art. 3) e di ragionevolezza delle misure restrittive (art. 27 nella componente rieducativa e antiafflittiva) impongono che le limitazioni al regime del detenuto siano proporzionate e motivate; divieti sproporzionati o discriminatori contrastano con questi principi.
art. 627 c.3; art. 606 c.1 lett. b) ed e)
Le censure sono state mosse anche per vizio di motivazione e violazione del mandato di annullamento; la Corte ha ritenuto fondati i motivi di censura relativi a carenza e apparente illogicità della motivazione, come consentito dalle norme processuali richiamate.
Legge/Norma ordinamentale
Richiamata in motivazione per distinguere le misure dirette a impedire offese fisiche (che possono giustificare specifiche restrizioni come la sorveglianza particolare) dalle finalità proprie dell'art. 41-bis, centrato sulla prevenzione di comunicazioni con l'esterno.
Massime di principio
- Il diniego dell'Amministrazione penitenziaria all'introduzione/uso di dispositivi tecnologici deve essere motivato in concreto e non in termini astratti: è necessario descrivere le specifiche criticità organizzative e dimostrare che gli adempimenti richiesti siano effettivamente inesigibili con le risorse disponibili.
- Il giudice del riesame (Tribunale di Sorveglianza) deve verificare, nei limiti del suo controllo, se l'Amministrazione ha adeguatamente bilanciato l'interesse del detenuto (anche se di natura ricreativa) con le esigenze di controllo imposte dal regime 41-bis, applicando il principio della proporzionalità.
- Se altri detenuti nello stesso reparto hanno ottenuto autorizzazioni analoghe, l'Amministrazione deve giustificare ogni trattamento differenziato; la mancata spiegazione può integrare profili di discriminazione o irragionevolezza.
- Le giustificazioni fondate genericamente su 'ordine e sicurezza' devono essere rivolte alle finalità specifiche del regime (prevenzione delle comunicazioni esterne e dei legami con associazioni criminali) e non possono sostituirsi a valutazioni concrete di fattibilità tecnica e organizzativa.
- In presenza di motivazione insufficiente o apparente, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame piuttosto che valutare in sostituzione il merito, imponendo che il Tribunale applichi correttamente i criteri di bilanciamento stabiliti dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35815/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35816/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →