Cassazione Civile, Ordinanza n. 13318/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda riguarda una proposta di concordato fallimentare presentata da una società nell'ambito di una procedura concorsuale. Il giudice delegato aveva dichiarato improcedibile la proposta, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 125 l. fall. in presenza di più proposte e valorizzando il ruolo selettivo del comitato dei creditori. La società proponente aveva reclamo ex art. 26 l. fall., poi rigettato dal Tribunale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 125 e 127 l. fall. e dell'art. 125 l. fall. sotto più profili: avrebbe dovuto aprirsi un subprocedimento o un fascicolo separato per la consultazione delle diverse proposte; sarebbe stato illegittimo non comunicare alcuni atti e non considerare tempestivamente la propria proposta; inoltre, in caso di proposta di pagamento integrale dei creditori, il parere del comitato sarebbe stato irrilevante. La ricorrente ha anche censurato la tardività del provvedimento del giudice delegato e sostenuto che la proposta altrui non potesse essere preferita in presenza di un surplus di attivo rispetto al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito e comunque non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sull'onere del proponente di verificare l'eventuale esistenza di altre proposte senza attendere comunicazioni del curatore. Ha inoltre osservato che eventuali omissioni del comitato dei creditori avrebbero dovuto essere impugnate con lo strumento previsto dall'art. 36 l. fall., non con il ricorso proposto, e che la selezione delle proposte da parte del comitato avviene secondo criteri di convenienza non sindacabili in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio secondo cui la proposta della ricorrente non era qualificabile come proposta di pagamento integrale dei creditori. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato invece posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Individua il rimedio del reclamo avverso il decreto del giudice delegato in materia fallimentare.
Regola la formazione e la comunicazione delle proposte di concordato fallimentare; la Corte valorizza l'onere del proponente di verificare la presenza di altre proposte e osserva che il parere del comitato dei creditori non è irrilevante salvo ipotesi non ravvisata nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la censura è ritenuta inammissibile perché nuova e non pertinente alla ratio decidendi.
È il rimedio corretto per impugnare eventuali omissioni o vizi imputabili al comitato dei creditori; non può essere sostituito dal ricorso per cassazione per contestare scelte di convenienza.
Riguarda una fase successiva, quella dell'omologazione, e non può essere invocato per contestare la fase anteriore di formazione della proposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di confronto con la ratio e per novità delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che introduca questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito o che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- In materia di concordato fallimentare, il proponente ha l'onere di verificare l'eventuale presenza di altre proposte e non può pretendere di subordinare la procedura a ulteriori comunicazioni se la legge non le prevede.
- Le eventuali omissioni o irregolarità riferibili al comitato dei creditori devono essere fatte valere con il rimedio specificamente previsto dalla legge fallimentare, non mediante impugnazioni atipiche o improprie.
- La valutazione comparativa delle proposte di concordato da parte del comitato dei creditori attiene a criteri di convenienza e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione di legge.
- La disciplina sull'irrilevanza del parere del comitato nei casi di pagamento integrale dei creditori non può essere applicata in via analogica se la proposta concreta non sia effettivamente qualificabile come proposta di integrale soddisfacimento del ceto creditorio.
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