Cassazione Penale, Sentenza n. 6628/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva autorizzato la detenuta sottoposta al regime differenziato di cui all'art. 41-bis a svolgere colloqui con i stretti congiunti mediante video-collegamento. L'Amministrazione sosteneva che l'art. 41-bis consente i colloqui audiovisivi solo in presenza di situazioni oggettive ed eccezionali che rendano impossibile o gravemente difficile lo svolgimento dei colloqui in presenza; tali condizioni, secondo il Ministero, non sussistevano più alla data della decisione (aprile 2021) in ragione dell'allentamento delle restrizioni per la pandemia e della riapertura delle attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il detenuto sottoposto a regime 41-bis può essere autorizzato a colloqui visivi mediante strumenti audiovisivi controllabili a distanza quando sussistano impossibilità o grave difficoltà a effettuare i colloqui in presenza, fatti e circostanze che devono essere accertati dal giudice di merito. Nel caso concreto il Tribunale aveva valutato correttamente la persistenza dello stato di emergenza e il concreto rischio per soggetti anziani e fragili, ritenendo fondata l'impossibilità di svolgere colloqui in presenza. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non viziata da illogicità o assenza. Il ricorso è quindi respinto e non sono state poste spese a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
L'art. 41-bis non è assolutamente ostativo ai colloqui audiovisivi, ma richiede che siano adottate forme controllabili e idonee a garantire le cautele previste dal regime; l'autorizzazione a colloqui telematici è ammessa quando sussista impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021
La Corte ha stabilito il principio secondo cui i detenuti sottoposti a 41-bis possono ottenere colloqui audiovisivi in presenza di impossibilità o grave difficoltà al colloquio in presenza, purché le comunicazioni siano controllabili a distanza e compatibili con le cautele del regime
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, i colloqui telematici sono ammissibili solo se sussistono situazioni oggettive di impossibilità o grave difficoltà a effettuare i colloqui in presenza; l'onere probatorio ricade sul richiedente e il giudice valuta la situazione fattuale
- La semplice revoca di misure generali di contenimento (es. divieti di spostamento) non determina automaticamente l'automatica esclusione dei colloqui telematici: il giudice deve verificare il concreto rischio e le condizioni delle persone coinvolte (es. anziani, fragili)
- I colloqui audiovisivi devono avvenire tramite strumenti e protocolli tali da garantire il controllo e la sicurezza prescritti dall'art. 41-bis; l'autorizzazione resta subordinata all'adozione di modalità esecutive idonee
- In sede di cassazione la sindacabilità delle valutazioni di fatto del giudice è limitata: il ricorso è ammissibile principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente
- Nelle valutazioni dei magistrati di merito vanno considerati sia il quadro normativo sia il contesto epidemiologico e le condizioni personali dei congiunti; decisioni basate su una valutazione aggiornata e motivata della situazione corrente sono difficilmente censurabili in cassazione
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