Cassazione Penale, Sentenza n. 25070/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo di una somma di denaro superiore a 2,7 milioni di euro rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, ritenendo non configurabile il riciclaggio e, in mancanza di contestazione di autoriciclaggio, insussistente il presupposto per mantenere il vincolo reale. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, ai sensi degli artt. 325 e 606, lett. e), c.p.p. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che nei riesami cautelari reali è deducibile solo la violazione di legge e non il vizio motivazionale, oltre a contestarne comunque il merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p., mentre il ricorrente aveva articolato censure esclusivamente attinenti a insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha aggiunto che il possibile sindacato sul vizio motivazionale solo nei casi di motivazione del tutto mancante o radicalmente apparente non ricorreva nel caso concreto, essendo l'ordinanza del riesame adeguatamente motivata. Consegue la declaratoria di inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, l'imputato e il suo difensore ... possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge
Nel ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio è deducibile soltanto la violazione di legge; restano esclusi i vizi di mera motivazione, salvo il caso di motivazione mancante o meramente apparente.
Il ricorrente aveva formalmente richiamato il vizio di motivazione, ma tale censura non è consentita nel perimetro dell'art. 325 c.p.p. in materia cautelare reale; inoltre l'inammissibilità è stata dichiarata ai sensi del comma 3.
La proposizione di un motivo non consentito determina l'inammissibilità del ricorso.
È richiamato come una delle disposizioni cui si riferisce l'art. 325 c.p.p. per il ricorso per cassazione avverso le ordinanze.
È richiamato come una delle disposizioni cui si riferisce l'art. 325 c.p.p. per il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame.
Massime di principio
- Avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, non anche per meri vizi di insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Il difetto di motivazione può assumere rilievo in cassazione solo quando l'apparato argomentativo manchi del tutto o sia talmente lacunoso da risultare assolutamente inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico del giudice; in presenza di motivazione adeguata il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorrente deduce un vizio motivazionale non consentito nel giudizio di legittimità contro misure cautelari reali, il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
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