Cassazione Penale, Ordinanza n. 06164/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., deducendo l'illegittimità della decisione di secondo grado per difetto di adeguata motivazione sulla responsabilità penale in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dal testo emerge però che in appello l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, mantenendo soltanto la richiesta di riduzione della pena, poi concordata con il pubblico ministero e determinata in dieci mesi di reclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ha rilevato che il concordato in appello aveva comportato la rinuncia dell'imputato a tutte le questioni diverse dalla pena, incluse quelle inerenti responsabilità e colpevolezza, con effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado alle questioni non rinunciate dalle parti.
Le questioni di immediata evidenza relative a proscioglimento non possono essere fatte valere in cassazione quando siano state rinunciate nell'ambito dell'accordo sulla pena.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- La definizione del procedimento con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando l'imputato rinunci a tutti i motivi salvo quelli sulla pena, preclude la deduzione in cassazione di censure attinenti alla responsabilità o alla motivazione sulla colpevolezza.
- La rinuncia ai motivi di appello funzionale all'accordo sulla pena ha effetti preclusivi non solo sul giudizio di merito, ma anche sul successivo controllo di legittimità, analogamente a quanto accade nella rinuncia all'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se deduce questioni coperte dalla rinuncia effettuata in appello nell'ambito del concordato, poiché si tratta di motivi non consentiti dalla legge.
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