Cassazione Penale, Sentenza n. 03040/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ravenna per il delitto previsto dall'art. 316-bis c.p., sostenendo che il finanziamento ottenuto da QUIXIT S.r.l. nell'ambito del cosiddetto 'Decreto liquidità' era assistito da garanzia pubblica del Fondo centrale di garanzia per le PMI e pertanto costituisce un'erogazione pubblica. Secondo il PG, la banca ha erogato il mutuo grazie alla garanzia pubblica e la successiva distrazione di parte delle somme (bonifico di euro 142.000 a favore di QUIXIT Casalecchio S.r.l., società costituita dopo il finanziamento) integra il reato di malversazione di cui all'art. 316-bis c.p., reato istantaneo che si consuma al momento della distrazione, indipendentemente dalla successiva restituzione. Il Tribunale aveva assolto ritenendo che, essendo il finanziamento erogato da un soggetto privato e la garanzia pubblica mai attivata, mancasse il presupposto per qualificare l'operazione come erogazione pubblica rilevante ai fini di 316-bis.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che i finanziamenti bancari concessi in virtù della garanzia del Fondo PMI (Decreto liquidità) sono riconducibili alle 'erogazioni pubbliche' contemplate dall'art. 316-bis c.p., in quanto la garanzia pubblica integra una prestazione di natura pubblicistica che rende essenziale il ruolo pubblico dell'operazione e ne determina l'ottenimento. Ha inoltre confermato che il reato di malversazione è istantaneo e si consuma quando la somma viene distratta dalla destinazione prevista, senza che la successiva restituzione escluda il reato (la restituzione potrà influire solo sulla quantificazione del profitto). In conseguenza, la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ravenna è stata ritenuta viziata e si è disposto l'annullamento con rinvio al giudice competente per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen. (formulazione previgente applicabile ai fatti)
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
La Corte interpreta la nozione di 'finanziamenti' in senso ampio: include anche operazioni indirette realizzate tramite banche quando l'erogazione è resa possibile da una garanzia pubblica. Pertanto, la fattispecie può applicarsi anche se il denaro è materialmente erogato da un soggetto privato ma ha come presupposto una prestazione pubblica (garanzia) e finalità pubbliche.
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità) convertito L. 5 giugno 2020, n. 40
Misure urgenti in materia di accesso al credito ... prevede l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI (art. 13) e la garanzia automatica, gratuita e senza valutazione per le imprese ammissibili; la garanzia è presupposto per l'erogazione del finanziamento da parte delle banche
La Corte ritiene che l'intervento normativo qualifichi l'operazione come forma di intervento pubblico nell'economia: la garanzia gratuita e automatica è elemento determinante che rende l'operazione idonea a rientrare nelle 'erogazioni pubbliche' ai fini di 316-bis.
Art. 13 lett. m) del D.L. 23/2020
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI con procedura automatica e senza valutazione per le imprese ammissibili
Nella ricostruzione della Corte questa previsione mostra che senza la garanzia pubblica il finanziamento non sarebbe stato concesso: la garanzia assume una funzione sostanziale e patrimoniale paragonabile a un'erogazione pubblica.
Introduzione della rubrica 'Malversazione di erogazioni pubbliche' e ampliamento testuale delle tipologie (inclusi mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo)
Le modifiche successive ampliano espressamente il campo delle erogazioni rilevanti per 316-bis, ma la Corte precisa che per i fatti anteriori occorre applicare la formulazione previgente; comunque l'interpretazione estensiva della giurisprudenza ante modifica già consentiva di ricomprendere le garanzie pubbliche.
art. 2, quarto comma, cod. pen. (principio lex mitior)
La Corte ricorda che per i fatti commessi sotto la vigenza della formulazione previgente si applica quella versione della norma, salvo che modifiche successive siano più favorevoli (lex mitior). Qui la valutazione della configurabilità del reato è stata svolta sulla base della normativa vigente al tempo dei fatti.
Massime di principio
- I finanziamenti bancari erogati grazie a garanzie pubbliche (es. Fondo PMI nel Decreto liquidità) possono essere qualificati come 'erogazioni pubbliche' ai fini dell'art. 316-bis c.p.; non è necessaria l'erogazione diretta da parte dello Stato.
- Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche è istantaneo: si consuma quando le somme vengono distratte dalla destinazione prevista; la successiva restituzione non esclude la responsabilità penale (può rilevare solo nella quantificazione del profitto).
- La configurabilità del reato va valutata guardando alla natura pubblicistica dell'operazione nel suo complesso (disciplina legislativa, funzione della garanzia, ruolo del Fondo), non alla mera forma contrattuale privata della banca erogante.
- La formulazione normativa successiva (ampliativa) conferma e chiarisce l'ambito di applicazione, ma per fatti anteriori si applica la legge vigente al tempo; tuttavia la giurisprudenza già ammetteva un'interpretazione estensiva che include le garanzie pubbliche.
- Anomalie formali (es. società destinataria costituita dopo il finanziamento, omissione nell'elenco delle collegate) non escludono automaticamente il reato se dai fatti emerge la distrazione verso finalità diverse da quelle dichiarate.
- In caso di finanziamenti agevolati con vincoli di destinazione, la prova del fatto che le somme siano state effettivamente impiegate per finalità diverse è sufficiente per integrare il reato; lo stato della garanzia (attivata o no) non è decisivo per escludere la rilevanza penale.
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