Cassazione Penale, Sentenza n. 41729/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 20/03/2024 del provvedimento questorile del 12/03/2024 (notificato al ricorrente il 18/03/2024 ore 17:45). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., contestando che la convalida sia stata depositata e trasmessa prima della scadenza del termine di 48 ore concesso per esaminare gli atti e presentare memorie, con conseguente compressione del diritto di difesa e richiesta di annullamento dell'ordinanza
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che la convalida pronunciata prima dello scadere delle 48 ore comporta una nullità di ordine generale, la Corte applica la giurisprudenza consolidata secondo cui tale nullità è deducibile solo se sussiste un interesse concreto all'impugnazione e un effettivo pregiudizio derivante dalla violazione. Nel caso di specie l'ordinanza di convalida, pur emessa e depositata il 20/03/2024 senza indicazione dell'ora, è stata notificata il 22/03/2024 e non risulta che il ricorrente abbia svolto attività difensive nel termine o allegato un pregiudizio concreto; pertanto manca l'interesse attuale e verificabile a vedere annullata l'ordinanza. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
Disciplina l'imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia; la Corte considera che la convalida giudiziale del provvedimento questorile sia soggetta al termine dilatorio di 48 ore previsto per l'esercizio del diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Viene richiamato quale disposizione che tutela il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento; la violazione del termine dilatorio può integrare una nullità deducibile ai sensi di questa norma
Codice di procedura penale, art. 182
La Corte applica il principio che la nullità di ordine generale è deducibile solo se sussiste interesse concreto e attuale dell'impugnante, richiedendo l'allegazione di un pregiudizio concreto e causalmente riferibile alla violazione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, quando non sussistono le condizioni per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del gravame
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile soggetto al termine dilatorio di 48 ore non può, in linea di principio, essere adottata prima della scadenza del termine senza rischiare la nullità dell'atto
- Tuttavia la nullità per violazione del termine è di ordine generale e deducibile ai sensi dell'art. 182 c.p.p.: l'impugnante deve dimostrare interesse concreto, attuale e verificabile e allegare un pregiudizio concreto e causalmente collegato alla violazione
- Se l'interessato non ha esercitato le proprie facoltà difensive entro le 48 ore o non dimostra che la violazione ha impedito o reso vano l'esercizio della difesa, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile
- Quando il termine perentorio è 'orario', la sola indicazione della data senza l'ora di deposito del provvedimento di convalida è insufficiente a dimostrare il rispetto del termine; tuttavia, anche se la convalida è stata adottata prima della scadenza, occorre dimostrare il concreto pregiudizio
- Per tutelarsi in situazioni analoghe, il destinatario dovrebbe tempestivamente esercitare le facoltà difensive entro le 48 ore (presentare memorie o intervenire tramite difensore), annotare e chiedere l'indicazione dell'ora di deposito dell'atto e, se possibile, documentare qualsiasi danno concreto derivante dalla compressione temporale del diritto di difesa
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