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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45558/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nel procedimento per diffamazione a carico di Roberto Castuccio la difesa ha sollevato eccezione preliminare di incompetenza territoriale sostenendo che l'offesa si era consumata a Pavia. Il Giudice di pace di Vigevano ha rinviato gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pavia.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sussiste un conflitto negativo di competenza (non essendo due giudici in conflitto) e, richiamando la giurisprudenza secondo cui la diffamazione, come reato di evento, si consuma dove terzi percepiscono le espressioni offensive, ha ritenuto che la competenza territoriale spetti al Giudice di pace di Pavia. Ha quindi dichiarato insussistente il conflitto e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Pavia.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza; utilizzata dal Giudice di pace di Vigevano per chiedere la pronuncia della Corte sulla competenza territoriale.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Previene il conflitto negativo di competenza (quando due giudici rifiutano di conoscere del fatto). La Corte ha precisato che nel caso non ricorreva tale conflitto perché era presente un solo provvedimento di rinvio.

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma sul procedimento a trattazione scritta richiamata per la gestione della trattazione del procedimento davanti alla Corte di Cassazione.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez.1 n.40200/2010; sez.5 n.55386/2018; sez.5 n.33287/2016)

    Principio consolidato secondo cui la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel luogo e nel momento in cui soggetti terzi percepiscono il contenuto offensivo (applicato ai casi di missiva, posta elettronica e trasmissione televisiva).

Massime di principio

  • Per la diffamazione la competenza territoriale si determina nel luogo in cui terzi percepiscono il contenuto offensivo: quindi va individuato il luogo di effettiva ricezione/lettura/ascolto da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa.
  • La semplice trasmissione o spedizione non determina automaticamente competenza del luogo di partenza: conta il luogo di percezione da parte dei destinatari o del pubblico.
  • Se la difesa solleva preventiva eccezione di incompetenza territoriale, il giudice può trasmettere la questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p.; la Corte verifica se sussiste conflitto e decide la competenza.
  • La presenza di un unico provvedimento di rinvio non configura un conflitto negativo: il conflitto negativo richiede il rifiuto di due giudici a conoscere del fatto.
  • In ipotesi di comunicazioni rivolte a organi collegiali o a un pubblico determinabile (es. Consiglio dell'Ordine, trasmissione televisiva, mailing list), è essenziale provare dove e quando tali soggetti hanno effettivamente avuto percezione del messaggio per determinare la competenza territoriale.

Testo integrale

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