Cassazione Penale, Sentenza n. 21186/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa di Messineo ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando la mancata retrodatazione della decorrenza della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Sosteneva che la contestazione del reato associativo già emersa nel procedimento 'Hybris' fosse di fatto 'aperta' e proseguita fino all'arresto, e che la successiva imputazione nel procedimento 'Res-Tauro' costituisse una parcellizzazione artificiosa della stessa condotta continuativa. Denunciava così violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria: in particolare riteneva che i fatti (anche le estorsioni dei capi 39 e 64) fossero desumibili dagli atti già anteriormente al rinvio a giudizio in Hybris, per cui la nuova ordinanza cautelare avrebbe dovuto avere decorrenza retrodatata a favore dell'indagato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le due indagini costituiscano due fasi associative distinte, la seconda avviata con la scarcerazione e il ritorno in attività di Giuseppe 'Facciazza' Piromalli, con sviluppo successivo alla prima ordinanza (esecuzione della prima misura: 9 marzo 2023). Pertanto non è applicabile la retrodatazione ex art. 297, comma 3, rispetto al delitto associativo contestato nella seconda ordinanza, anche perché la contestazione nella seconda indagine era formulata in maniera 'aperta' e indicava la persistenza della partecipazione oltre l'emissione della prima misura. Quanto alle condotte estorsive (capi 39 e 64), la Corte ha osservato che, pur essendo commesse prima della richiesta di rinvio a giudizio in Hybris, non risultavano desumibili dagli atti disponibili anteriormente al rinvio a giudizio, e la difesa non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto. La Corte ha inoltre ribadito principi consolidati: la desumibilità non coincide con semplice conoscibilità; la mera detenzione non determina automaticamente lo scioglimento del vincolo associativo; la Corte di legittimità non può riaprire questioni di merito. Esito pratico: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e disposizione di trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per (..) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza. La disposizione, tuttavia, non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la retrodatazione opera solo se i fatti della seconda ordinanza sono anteriori alla prima misura, connessi e desumibili dagli atti disponibili prima del rinvio a giudizio; non si applica se la seconda contestazione descrive una fase associativa persistente e protratta dopo la prima ordinanza o se gli elementi non erano desumibili dagli atti all'epoca.
art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto le valutazioni di fatto sul carattere 'aperto' o sulla desumibilità dagli atti erano logicamente motivate e rientranti nei limiti della sindacabilità in sede di legittimità.
art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata per il concetto di connessione qualificata tra fatti: la retrodatazione richiede che sussista connessione ai sensi di questa disposizione.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e seguenti, cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio: la causa è stata decisa senza discussione orale per mancata richiesta nei termini, conformemente alle norme processuali citate.
art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella del detenuto; la Corte ha ordinato tale trasmissione in applicazione della norma.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3) è applicabile solo se i fatti della seconda ordinanza sono anteriori alla prima misura, sono connessi e risultano desumibili dagli atti disponibili prima del rinvio a giudizio; in mancanza, non opera.
- La formulazione 'aperta' di una contestazione associativa che indica la persistenza del reato dopo la prima ordinanza ostacola la retrodatazione, salvo elementi probatori che dimostrino la cessazione della partecipazione alla data della prima misura.
- La desumibilità dai 'atti' non va confusa con semplice conoscibilità o con la sola esistenza di un'informativa depositata tardivamente: conta la concreta disponibilità degli elementi di indagine negli atti all'epoca rilevante.
- La difesa ha l'onere di allegare e dimostrare la desumibilità degli elementi dagli atti anteriori al rinvio a giudizio; in Cassazione non è possibile riesaminare fatti nuovi o riaprire il merito probatorio.
- La mera detenzione dell'indagato non determina automaticamente lo scioglimento del vincolo associativo: è necessaria prova di allontanamento o cessazione dell'affectio societatis.
- In situazioni similari, valutare attentamente la data di esecuzione della prima misura, la formulazione della contestazione (aperta/chiusa), la natura delle prove disponibili prima del rinvio a giudizio e predisporre puntuale documentazione probatoria per sostenere la richiesta di retrodatazione.
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