Cassazione Penale, Sentenza n. 15248/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva annullato per incompetenza territoriale la sentenza del Tribunale di Bologna e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Treviso. La parte civile deduceva violazione dell'art. 640 c.p. sostenendo che la truffa si era consumata a Bologna, perché l'assegno circolare era stato consegnato lì all'imputato e, data la natura dell'assegno circolare, la consegna determina la deminutio patrimoniale della vittima. La difesa dell'imputato chiedeva invece l'inammissibilità del ricorso della parte civile per difetto di legittimazione e sosteneva la competenza di Treviso (anche in base all'eventuale incasso/locupletatio), mentre la parte civile ha altresì eccepito la competenza di Bologna ai sensi dell'art. 9 c.p.p. (criterio dell'ultima parte identificabile della condotta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso della parte civile. Ha stabilito che la parte civile può proporre ricorso per cassazione quando subisce un pregiudizio concreto e irrimediabile dalla decisione processuale (es.: perdita di tutela per prescrizione). Sostanzialmente la Corte ha chiarito la disciplina della consumazione della truffa realizzata mediante assegno circolare: il danno per la vittima si verifica al momento della consegna dell'assegno a terzi (quando il titolo esce dalla disponibilità della vittima), mentre la locupletatio dell'agente si realizza quando l'assegno è effettivamente incassato o scambiato. Poiché nel caso concreto era ignoto il luogo in cui l'assegno circolare è stato incassato o scambiato, la Corte ha applicato l'art. 9 c.p.p. (territorialità basata sull'ultima parte identificabile della condotta) individuando tale ultima parte in Bologna, dove l'assegno era stato consegnato. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna; oneri di spesa affidati alla Corte d'appello di Bologna che deciderà anche sulle spese del presente grado.
Norme richiamate
La sentenza approfondisce il momento di consumazione della truffa con relazione a titoli di credito: per assegni circolari il danno si realizza al momento della consegna a terzi (quando il titolo esce dalla disponibilità della vittima), mentre la locupletatio dell'agente si verifica all'incasso o allo scambio del titolo.
Se non è individuabile il luogo di consumazione del reato, va fatto riferimento al territorio in cui si è svolta l'ultima parte identificabile della condotta; nel caso di assegno circolare tale ultima parte è la consegna del titolo al terzo (qui: Bologna).
Richiamato in relazione alla disciplina delle impugnazioni della parte civile; la Corte ne interpreta l'ambito consentendo l'impugnazione in cassazione della parte civile quando sussista un interesse concreto e irrimediabile all'eliminazione del provvedimento processuale.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Citato in riferimento al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che tuttavia, secondo la giurisprudenza citata, non impedisce la ricorribilità per cassazione delle sentenze processuali quando la parte privata abbia interesse concreto.
artt. 607 e 608 cod. proc. pen.
Richiamati per indicare che, analogamente al Pubblico Ministero, la parte privata (parte civile) può impugnare in cassazione quando la sua posizione civile venga irrimediabilmente pregiudicata.
Sentenza Sez. Un. n. 29529/2009
Usata come riferimento per il principio secondo cui anche la parte civile può proporre ricorso per cassazione contro sentenze processuali quando abbia interesse concreto alla rimozione del provvedimento che la danneggia.
Massime di principio
- La parte civile può proporre ricorso per cassazione contro decisioni processuali (non solo capi di condanna) quando dimostra un interesse concreto e irrimediabile derivante dalla decisione (es. annullamento che determina prescrizione e perdita della tutela civile).
- Nella truffa commessa mediante assegno circolare il danno si realizza al momento della consegna dell'assegno a terzi (quando il titolo esce dalla disponibilità della vittima), mentre il vantaggio per l'autore si realizza al momento dell'incasso o dello scambio del titolo; pertanto i due momenti possono essere temporale e territorialmente distinti.
- Per la determinazione della competenza territoriale, se è ignoto il luogo in cui si è realizzata la locupletatio (incasso/scambio), si applica l'art. 9 c.p.p. e si prende come riferimento l'ultima parte identificabile della condotta: qui, il luogo della consegna dell'assegno.
- Va distinta la disciplina applicabile all'assegno bancario (danno spesso collegato al luogo della banca trattaria/filiale) e all'assegno circolare (danno anticipato alla consegna); in casi simili è fondamentale acquisire e documentare dove è avvenuta la consegna e dove l'assegno è stato eventualmente incassato o scambiato.
- In situazioni analoghe è consigliabile preservare e produrre prove documentali e dichiarazioni che individuino il luogo di consegna e/o di incasso dello strumento di pagamento e, in caso di controversia sulla competenza territoriale, prospettare alternativamente il ricorso all'art. 9 c.p.p. basandosi sull'ultima azione identificabile.
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