Cassazione Penale, Sentenza n. 29937/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (appello) contro la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, basata sull'impossibilita' di proporre tempestivamente l'appello per l'intervenuta morte del difensore di fiducia. La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza inammissibile per tardivita', ritenendo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena (03/05/2022), mentre l'istanza era stata presentata il 20/05/2022. Il ricorrente ha dedotto di aver avuto conoscenza ufficiale del decesso del difensore solo il 18/05/2022, quando gli e' stato inviato il certificato di morte dai prossimi congiunti del professionista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituendo il ricorrente nel termine per proporre appello. Ha ritenuto che il termine di dieci giorni previsto dal primo comma dell'art. 175 cod. pen. non decorra dalla notifica dell'ordine di carcerazione o dal decesso in se', ma dalla conoscenza ufficiale, da parte dell'imputato, della cessazione della causa di forza maggiore (ossia della morte del difensore) che consente la nomina di un nuovo difensore. Nel caso di specie il certificato di morte e' stato ricevuto il 18/05/2022 e l'istanza del 20/05/2022 e' quindi tempestiva.
Norme richiamate
Il primo comma disciplina la facolta' di chiedere la restituzione nel termine per l'impugnazione; il termine breve di dieci giorni decorre dalla cessazione della causa di forza maggiore, ossia dalla conoscenza ufficiale della causa stessa (es. decesso del difensore) che consente di nominare un nuovo legale.
Cass. Sez. 6 n. 41381 del 08/11/2011 (Esposito)
Principio secondo cui l'impossibilita' del difensore di esercitare il mandato per morte o arresto costituisce causa di forza maggiore; il nuovo difensore ha diritto alla restituzione del termine nella sua integralita'.
Cass. Sez. 4 sent. n. 26578 del 01/05/2020 (Kapaj)
Affermato che e' erroneo far decorrere il termine di dieci giorni dal decesso del difensore o dalla notifica dell'ordine di carcerazione; il decorso inizia dalla conoscenza ufficiale, in quanto la notifica dell'ordine di carcerazione non menziona la morte del difensore e non consente di valutare la cessazione della causa di forza maggiore.
Massime di principio
- La morte o l'arresto del difensore di fiducia costituiscono causa di forza maggiore che sospende l'esercizio dei termini per impugnare; il termine per la restituzione decorre dalla conoscenza ufficiale della cessazione della causa di forza maggiore, non dal mero evento materiale.
- La conoscenza ufficiale e' quella che consente all'imputato di nominare un nuovo difensore (es. ricezione di certificato di morte o comunicazione formale); la data di ricezione di tale atto e' rilevante per la decorrenza del termine di dieci giorni.
- La notifica di atti processuali che non menzionano la morte del difensore (per es. ordine di esecuzione della pena) non puo' essere considerata sufficiente per far decorrere il termine di cui all'art. 175 cod. pen.
- In situazioni analoghe e' fondamentale documentare tempestivamente la data di conoscenza del decesso (certificati, comunicazioni dei prossimi congiunti) e presentare istanza di restituzione appena ricevuta l'informazione ufficiale.
- Se il giudice di merito respinge la richiesta ritenendola tardiva sulla base di una decorrenza anteriore, e' possibile ottenere l'annullamento in sede di legittimita' richiamando i principi consolidati della giurisprudenza della Cassazione.
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