Cassazione Penale, Sentenza n. 32267/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 05/02/2021 che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire relative a opere abusive ad Afragola. Contestano che: (a) il provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non precluda il diritto al condono edilizio; (b) le opere fossero ultimate alla data del 31/12/1993 (quindi sanabili); (c) non vi sarebbe divieto normativo di frazionare o accorpare unità immobiliari ai fini della domanda di condono e che le plurime domande presentate non costituissero un artificioso frazionamento volto ad eludere i limiti volumetrici previsti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che l'immobile era già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell'inosservanza dell'ordine di demolizione (effetto ipso iure); di conseguenza le istanze di condono pendenti/sanatoria del 2017 erano promosse da soggetti non più proprietari. Inoltre il giudice dell'esecuzione e la Corte hanno ritenuto provato (sulla base degli atti e delle fotografie) che le opere non risultavano ultimate al 31/12/1993, escludendo la sanabilità. Infine la Corte ha ritenuto illegittimo il frazionamento delle istanze (più domande ciascuna riferita a 1/4 dell'opera) poiché volto ad eludere il limite volumetrico di legge (totale 1.220 mc > limiti ammessi). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare €500 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31
Stabilisce i criteri per considerare un edificio "ultimato" ai fini del condono (rustico e copertura completati; per opere interne, completamento funzionale). La Corte ha applicato tale definizione per escludere la sanabilità perché le opere non risultavano ultimate al 31/12/1993.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1
Prevede i limiti volumetrici e le condizioni di ammissibilità del condono speciale: sanabilità per opere ultimate entro il 31/12/1993 e limiti di ampliamento (% o 750 mc). La Corte ha ritenuto che non si possa aggirare il limite volumetrico mediante frazionamento artificioso delle istanze.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 3
Prevede l'acquisizione al patrimonio comunale dell'opera/area in caso di ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione. La Corte ha confermato che tale acquisizione opera ipso iure e ha natura dichiarativa, escludendo la rilevanza del successivo condono quando la domanda è presentata da soggetti non più proprietari.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3: Santarpia, Esposito, Caputo, ecc.)
Confermano: (i) l'effetto traslativo ipso iure dell'acquisizione comunale per inottemperanza; (ii) il divieto di frazionare istanze per eludere i limiti volumetrici; (iii) i criteri per definire il "rustico" e l'ultimazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000 (richiamata sul punto delle ammende)
Giustifica la condanna alle somme dovute alla Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale per mancata demolizione entro i termini opera automaticamente (ipso iure) e ha natura dichiarativa: se al momento della domanda di condono il richiedente non è più proprietario, la domanda può risultare improcedibile o inefficace.
- Per ottenere il condono edilizio è requisito essenziale che le opere siano risultate "ultimate" alla data del 31/12/1993 secondo la nozione legale (rustico completato, copertura eseguita; per interni, completamento funzionale): tale accertamento è questione di fatto devoluta al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo travisamento dei fatti.
- I limiti volumetrici previsti dalla normativa sul condono non possono essere elusi mediante frazionamento artificioso delle domande: il complesso edilizio va valutato unitariamente e le istanze riferite alle singole parti riconducibili ad un unico progetto sostanziale possono essere aggregate e respinte se complessivamente eccedono i limiti.
- La verifica della titolarità del diritto al momento della presentazione della domanda (proprietà) è cruciale: istanze presentate da soggetti privi della titolarità reale dell'immobile non possono legittimamente ottenere la sanatoria.
- Le questioni di fatto (es.: se l'opera fosse ultimata) devono essere provate con adeguati elementi in sede di merito; in sede di legittimità si controlla la correttezza della motivazione e l'applicazione delle norme, non il merito delle prove.
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