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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44228/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. e deduce: (1) errata qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 316-ter c.p. e non come truffa, poiché mancherebbero la presentazione di documenti falsi e l'obbligo di comunicare il decesso spettava all'Ufficiale di Stato Civile; (2) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena, resa dipendente dalla restituzione di 50.460,59 euro entro 90 giorni, poiché per tale subordinazione sarebbe necessaria la costituzione di parte civile, assente nel procedimento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: respinge la ricostruzione della ricorrente ritenendo manifestamente infondato il vizio di qualificazione; la condotta (presentazione di delega per riscuotere la pensione della suocera deceduta, esibizione di documenti e mantenimento del silenzio sul decesso) è stata valutata come artificio idoneo a trasfigurare la realtà e a indurre in errore l'ufficiale postale, configurando il paradigma della truffa e giustificando la condanna per art. 640-bis. Sul secondo motivo: inammissibile per tardività perché la questione circa la subordinazione della sospensione condizionale non era stata sollevata in appello, sicché quella parte della sentenza di primo grado è ormai irrevocabile; la censura sollevata per la prima volta in Cassazione non è dunque ammissibile. Conseguentemente la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La disposizione è stata interpretata come applicabile alla condotta dell'imputata quando questa, mediante artifici e silenzi finalizzati a trasfigurare la realtà, induce l'ufficiale postale a erogare somme come se il percettore fosse ancora in vita; l'elemento dell'induzione in errore è centrale e qui ritenuto presente.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Invocato dalla ricorrente come qualificazione più corretta; la Corte ha ritenuto invece che tale norma non sia applicabile alla fattispecie poiché manca l'elemento dell'atto di attestazione o della dichiarazione falsa idonea a sostituire l'artificio e l'induzione in errore propri della truffa.

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena; la questione relativa alla legittimità della subordinazione al risarcimento non è stata ammessa perché non tempestivamente impugnata in appello, per cui la statuizione di primo grado è divenuta irrevocabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la disposizione in ordine al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il silenzio su un evento rilevante (es. il decesso del titolare di una pensione), se accompagnato da comportamenti e documentazione che riproducono e consolidano lo stato di fatto precedente, può essere interpretato come artificio idoneo a ingannare l'erogatore e integrare il reato di truffa o di indebita percezione a seconda della presenza dell'elemento dell'induzione in errore.
  • La distinzione tra truffa (art. 640-bis) e altre fattispecie di indebita percezione dipende sostanzialmente dall'esistenza di un artificio o raggiro che induca in errore il soggetto erogatore: se tale artificio è provato, la qualificazione in truffa è giustificata.
  • Questioni relative alla qualificazione giuridica della condotta e alla legittimità di eventuali condizioni della sospensione condizionale devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di giudizio previsti (in particolare in appello) oppure si rischia la perdita di tali censure per effetto del giudicato.
  • La mera esistenza di un obbligo formale di comunicazione a carico dell'ufficiale di stato civile non esclude la responsabilità penale di chi con atti o omissioni personali (es. esibizione di delega, silenzio consapevole) attua artifici diretti a ottenere l'erogazione indebita.
  • Chi contesta la qualificazione del fatto ha l'onere di dimostrare l'assenza dell'elemento psicologico e materiale tipico del reato invocato (ad esempio l'assenza di induzione in errore per escludere la truffa).

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