Ordinanza n. 392/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS-del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale è stato disposto nei confronti dello stesso il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della “-OMISSIS-”, si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS-: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO recante il divieto, per tre anni, di accedere alle manifestazioni calcistiche nazionali e regionali e, in occasione delle partite casalinghe di una squadra, alle strade adiacenti lo stadio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso; nella fase cautelare il giudice ha comunque valutato la legittimità delle valutazioni poste a fondamento del divieto, con particolare riferimento alla loro ragionevolezza, proporzionalità e alla possibile sussistenza di travisamenti dei fatti. L'istruttoria della Questura si fondava sugli atti della D.I.G.O.S. e sulle immagini dei circuiti di videosorveglianza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenuto il fumus boni iuris, le valutazioni della Questura non sono apparse, al primo sommario esame, irragionevoli o sproporzionate né basate su travisamenti di fatto, alla luce dell'istruttoria svolta, degli atti della D.I.G.O.S. e delle immagini di videosorveglianza. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, qualificato come essenzialmente ludico-ricreativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta all'esito della valutazione sommaria del fumus e del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza alla base di un DASPO superano il primo esame giudiziale quando risultano sorrette da un'istruttoria documentata, inclusi gli atti degli organi investigativi e le immagini di videosorveglianza, e non appaiono prima facie irragionevoli, sproporzionate o fondate su travisamenti dei fatti.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un DASPO, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla partecipazione alle manifestazioni sportive, quando quest'ultimo abbia natura essenzialmente ludico-ricreativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →